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La deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare

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Fisco

La deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare

martedì, 15 aprile 2025

Con la risoluzione n. 25/E del 10 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce un’articolata questione in materia di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare da parte dei “lavoratori di prima occupazione”.

Scritto da: Fiaccola Luigi

La citata risoluzione risolve un articolato caso concreto esposto mediante istanza di interpello, fornendo esaurienti indicazioni operative ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 252/2005 e dell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis) del DPR n.917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR).

Nell’istanza prodotta è stato chiesto, in particolare, se:

  • per un soggetto (lavoratore minorenne), iscritto dai genitori nella previdenza complementare, i primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare decorrano dall’anno d’imposta dell’inizio della “prima occupazione” (nel caso specifico, dal 2019) ;
  • il plafond maturato corrisponda alla differenza positiva, tra 25.822,85 euro e quanto dedotto direttamente dall’interessato, “a prescindere da quanto è stato dedotto da coloro di cui era a carico in ragione dei versamenti alla posizione previdenziale, negli anni antecedenti alla prima occupazione del contribuente”.

Il soggetto richiedente ha precisato che l’iscrizione alla previdenza complementare è avvenuta già nel 2009 ad opera dei genitori, essendo egli un minorenne e che la sua “prima occupazione” è avvenuta a luglio 2019. Concretamente fino al 2018, i contributi versati alla forma pensionistica complementare sono stati dedotti dai genitori, essendo il medesimo fiscalmente a loro carico. Soltanto a partire dal 2019, egli ha intrapreso la propria attività lavorativa, versando autonomamente i contributi e deducendo i relativi importi ai fini della determinazione del reddito imponibile, in sede di dichiarazione dei redditi. Negli anni 2019 - 2023 ha continuato a contribuire in prima persona alla previdenza complementare, maturando così il primo quinquennio di partecipazione “attiva”; inoltre nel mese di agosto 2021 ha aderito ad un “'Fondo negoziale”, trasferendo l’intero montante del fondo di previdenza complementare a cui, come già affermato, è stato iscritto per la prima volta nel 2009.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

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