Il fatto
Una condomina proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Ascoli Piceno, avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il pagamento degli oneri pro quota risultanti dal bilancio consuntivo per la gestione ordinaria per l’annualità 2018/2019; la stessa condomina proponeva anche opposizione al precetto con cui le si intimava il pagamento delle predette somme. Entrambe le opposizioni venivano rigettate dal Giudice di Pace e, pertanto, la condomina proponeva appello avverso le relative sentenze, innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno. Riuniti gli appelli, il Giudice di seconde cure rigettava i gravami. In particolare, con riferimento all’opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale sosteneva che la condomina avesse sollevato eccezione di annullabilità delle delibera condominiale posta a fondamento dell’ingiunzione senza aver ritualmente proposto azione di annullamento, sia pure nelle forme della domanda riconvenzionale nel relativo giudizio di opposizione; per quanto riguarda l’opposizione a precetto, il Tribunale, partendo dal presupposto che con essa possono farsi valere le sole ragioni attinenti alla mancanza del titolo esecutivo, rilevava che, nel caso di specie, il titolo era costituito dal decreto ingiuntivo fondato, contrariamente a quanto dedotto dall’opponente, non sulla fattura del fornitore ma sulla delibera assembleare approvata a maggioranza e con cui erano state ripartite le spese per la gestione ordinaria.
Avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice di Appello, la condomina/opponente proponeva ricorso in Cassazione affidato a due motivi: - violazione e falsa applicazione dell’art. 63 disp. att. c.c. e degli artt. 1129, 1130, 1135, commi 2 e 3, e 1137 c.c. e la nullità della sentenza per essere la pretesa azionata nei propri confronti basata su di una fattura emessa da un fornitore del condominio; - violazione e falsa applicazione degli artt. 96, 112 e 132 c.p.c. e nullità della sentenza ...