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Cappotto termico: questioni controverse

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Condominio

Cappotto termico: questioni controverse

mercoledì, 09 aprile 2025

Il Tribunale di Milano, Sez. XIII Civile, con la sentenza 14 gennaio 2025 n. 294, ha esaminato diverse problematiche in materia di superbonus e conseguente ripartizione delle spese (in particolare per quanto riguarda il cappotto termico), analizzando ed applicando, infine, il principio della soccombenza virtuale.

Scritto da: Crespi Mariotti Giovanna

La sentenza in oggetto trova soluzione ad alcune controversie sorte in conseguenza dell’impugnazione di delibere assembleari relative al Superbonus ed alla ripartizione delle spese condominiali. A seguito dell’impugnazione, l’assemblea condominiale adotta nuove delibere, conformi alla legge, sostituendo integralmente quelle impugnate, con conseguente richiesta, formulata in corso di giudizio da entrambe le parti, di cessazione della materia del contendere, ma con richiesta, da parte dell’attore, di condanna del convenuto alle spese del giudizio. La decisione del Tribunale interviene in tale contesto.

Alla fattispecie in esame viene ritenuto applicabile l’art. 2377 c.c. dettato in  tema di società di capitali, la cui adottabilità, tuttavia, è stata estesa, da tempo, anche ai contesti condominiali. Si tratta infatti, in entrambi i casi di organi collegiali che prendono decisioni vincolanti per tutti i partecipanti ed è necessario un quadro normativo che disciplini l’impugnazione e la sostituzione delle delibere. L’applicazione di tale articolo incentiva, di fatto le assemblee condominiali a correggere eventuali errori o irregolarità. Di conseguenza, venute meno le delibere impugnate in quanto sostituite con altre  conformi alla legge, dal punto di vista processuale viene a cessare la materia del contendere per difetto di interesse,  “a condizione - però -  che la nuova deliberazione – emendata dal vizio – abbia un identico contenuto, che provveda, cioè, sui medesimi argomenti della deliberazione impugnata, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità” (C. Belli, Omissione della “nota sintetica esplicativa” nel rendiconto e “cessazione della materia del contendere” per nuova deliberazione condominiale, in Diritto e pratica condominiale, 30 dicembre 2024). Ciò anche laddove la sostituzione delle delibere avvenga dopo la proposizione dell’impugnazione ex art 1137 c.c.. La giurisprudenza ritiene infatti che la sussistenza o meno dell’interesse ad agire si debba valutare nel momento in ...

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