Il fatto
Veniva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Genova (C. App. Genova, 17 febbraio 2023, n.152), in parziale riforma della decisione di primo grado aveva rigettato in toto l’opposizione proposta da un condomino avverso il precetto con cui un’impresa edile intimava la corresponsione, pro quota, delle somme al cui pagamento il condominio era stato precedentemente condannato (importo dovuto a titolo di corrispettivo per il rifacimento della facciata). Contestava l’opponente, in particolare, di non dover rispondere del debito per avere acquistato l’unità immobiliare facente parte del condominio in epoca posteriore alla delibera condominiale che aveva disposto i lavori in appalto.
Il giudice di prime cure aveva parzialmente accolto l’opposizione ritenendo sussistente il credito dell’impresa limitatamente all’importo delle spese legali liquidate dalla citata sentenza di condanna, ma negandolo in relazione alla parte del corrispettivo dell’appalto dalla stessa liquidato.
In secondo grado, la Corte d’appello di Genova aveva, invece, rigettato totalmente l’opposizione. Il giudice del gravame era pervenuto a questa decisione osservando come la sentenza che aveva condannato il condominio al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti dall’impresa in suo favore costituisse titolo esecutivo nei confronti dell’opponente, poiché il relativo giudizio era stato introdotto dopo che questi, a seguito dell’acquisto dell’unità abitativa, aveva assunto la qualità di condomino. Corroborava tali conclusioni, secondo la Corte d’appello, il fatto che l’amministratore del condominio fosse stato espressamente autorizzato dall’assemblea a costituirsi in giudizio con delibera successiva alla data in cui l’attore era divenuto condomino ed avesse perciò resistito in rappresentanza anche dell’opponente.
La sentenza di appello veniva, così, impugnata con ricorso per cassazione, nel cui unico motivo si lamentava la mancata considerazione del fatto che il credito riconosciuto dalla sentenza che aveva condannato il condominio fosse sorto in ...