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Poteri dell’amministratore e opponibilità dei contratti in condominio

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Poteri dell’amministratore e opponibilità dei contratti in condominio

venerdì, 04 aprile 2025

La sentenza del Tribunale di Monza, 3 gennaio 2025, n. 10, ha ribadito l’inopponibilità ai condomini dei contratti di straordinaria amministrazione conclusi dall’amministratore in assenza dell’autorizzazione assemblare, esaminando il valore probatorio dei verbali, la responsabilità dell’amministratore e gli oneri a carico del terzo contraente

Scritto da: Gallareto Luigi

La questione affrontata dal Tribunale di Monza si colloca in un articolato scenario normativo che disciplina le attribuzioni, i poteri e i limiti dell'amministratore condominiale, nonché i meccanismi di controllo e responsabilità connessi alla sua attività gestionale, con una particolare attenzione alla opponibilità ai condomini di contratti stipulati dall’amministratore senza autorizzazione dell’assemblea.

Il quadro normativo di riferimento ruota attorno a principi fondamentali che regolano l'autonomia e i limiti dell'azione dell'amministratore, nonché alle modalità di rappresentanza del condominio, alle procedure assembleari e ai meccanismi di verifica sugli atti di straordinaria amministrazione. I riferimenti immediati sono gli articoli 1130, 1131 e 1135 del Codice civile.

Il primo elenca dettagliatamente gli obblighi e le attribuzioni dell'amministratore, che vanno dall'esecuzione delle deliberazioni assembleari alla gestione amministrativa e contabile del condominio. L'articolo 1131 del Codice civile stabilisce i limiti del potere di rappresentanza dell'amministratore che può agire all’interno delle attribuzioni stabilite dalla legge o conferite dal regolamento condominiale. L’art. 1135, c. 1, n. 4, c.c. contrassegna il confine dei poteri dell’amministratore affidando all’assemblea la competenza sulle opere di manutenzione straordinaria e innovazioni.

Attraverso la lettura del dettato normativo e mediante l’elaborazione di giurisprudenza e dottrina, si è arrivati ad affermare che nel rapporto tra il condominio e l’amministratore si configuri, di fatto, un mandato con rappresentanza che trova i suoi confini nell'interesse collettivo del condominio.

Pare opportuno evidenziare come questa tradizionale configurazione del rapporto, pur mantenendo una sua validità di fondo, sta progressivamente cedendo il passo a una concezione più evoluta e complessa del rapporto gestorio già teorizzata in dottrina (R. AMAGLIANI, L'amministratore e la rappresentanza degli interessi condominiali, Milano, 1992). 

La pronuncia della Cassazione n. 7874/2021, ha delineato un nuovo e autonomo "contratto di amministrazione condominiale" riconoscendo una specificità nel rapporto tra ...

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