Il fatto
La pronuncia in commento origina dall’iniziativa giudiziale promossa da un Condominio, che aveva affidato a un’impresa e a un architetto un incarico di manutenzione straordinaria, mediante un contratto sottoscritto nel maggio del 2006, relativamente alle facciate e ai balconi del proprio edificio. All’esito dei lavori, il Condominio lamentava l’inesatta esecuzione dei lavori di ripristino delle facciate e dei balconi, ivi compresa la pavimentazione e l’impermeabilizzazione del piano di calpestio, per ovviare a difetti realizzativi non eliminati neppure dopo gli interventi di riparazione effettuati dall’appaltatore nell’aprile del 2008. Nel contenzioso instaurato innanzi al Tribunale di Milano, il Condominio richiedeva la condanna delle due parti convenute al risarcimento dei danni, quantificati in sede di accertamento tecnico preventivo in oltre 180.000 euro.
Si costituivano in giudizio l’Impresa appaltatrice e l’architetto, chiedendo il rigetto delle pretese attoree, con domanda riconvenzionale, da parte dell’impresa, diretta a chiedere la condanna del Condominio al pagamento di un importo di oltre 20.000 euro, quale saldo del corrispettivo pattuito.
Il giudice di primo grado respingeva la domanda di parte attrice, accogliendo la domanda riconvenzionale dell’Appaltatrice.
La Corte d’appello, successivamente adita, confermava quasi integralmente la decisione di primo grado, limitandosi a riconoscere una responsabilità marginale dell’architetto, direttore dei lavori (500 euro a titolo di inadempimento contrattuale per una difettosa sigillatura dei vetri parapetto), e respingeva le ulteriori pretese risarcitorie avanzate dal Condominio.
Ricorreva in Cassazione il Condominio, sulla base di tre motivi. Il primo, porta a invocare le risultanze della C.T.U. e contestare che la sentenza impugnata avrebbe disatteso e distorto l’esito della stessa. Il secondo, assume che l’Appaltatrice avrebbe dovuto evidenziare e segnalare eventuali criticità o manchevolezze, suggerendo le necessarie correzioni. Il terzo motivo contesta quanto affermato dalla Corte di Appello in merito al fatto ...