La fattispecie
La fattispecie in oggetto concerne un Condominio che ha deliberato l'esecuzione di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico, facendo riferimento all'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 770, il quale ha introdotto misure per incentivare la ristrutturazione degli edifici, permettendo ai Condomini (e non solo) di beneficiare di detrazioni fiscali e di opzioni come lo “sconto in fattura” (art. 121 stesso D.L. n. 34/2020).
Nel caso in esame, in data 17 novembre 2022, il condominio ha presentato sia la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) sia la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILAS), avviando ufficialmente il processo di riqualificazione.
Dopo la sospensione dei lavori nel 2023 a causa di incertezze normative, la prima impresa esecutrice ha rinunciato all'incarico per altri impegni ed è stata contattata un'altra impresa di costruzioni per portare a termine i lavori.
La nuova impresa ha emesso una fattura il 26 marzo 2024 con lo sconto in fattura al 70% e il 29 marzo 2024 l'amministratore del condominio ha effettuato un bonifico "parlante" per il pagamento del restante 30% della fattura.
Successivamente, anche questa seconda impresa ha comunicato l'intenzione di recedere, rendendo necessario il subentro di un'altra ditta.
In questo contesto, il Condominio ha chiesto se fosse possibile avvalersi del subentro di un'altra ditta esecutrice, considerando che si tratta di una mera variante in corso d'opera (art. 119, comma 13-quinquies, del Decreto Rilancio).
Inoltre, il Condominio si è posto il problema se possa continuare a beneficiare dell'opzione dello "sconto in fattura" anche per i lavori che verranno eseguiti dopo il 30 marzo 2024, dato che alla data del 29 marzo 2024 era già stata sostenuta una ...