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Competenza per territorio e foro del condomino-consumatore

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Condominio

Competenza per territorio e foro del condomino-consumatore

mercoledì, 12 marzo 2025

La Corte di cassazione, con l’ordinanza del 20 dicembre 2024, n. 33643, ha affermato che in tema di condominio negli edifici, qualora il singolo condomino, sostituendosi all’amministratore, promuova nei confronti di un terzo un’azione giudiziaria concernente le parti comuni dell’edificio, trova applicazione, ai fini della competenza per territorio, il foro del condomino consumatore. In applicazione del suddetto principio la Suprema Corte, accogliendo il regolamento di competenza, ha annullato l’ordinanza impugnata con la quale il tribunale adito aveva ritenuto competente il giudice del luogo in cui era ubicato il Condominio, quale foro del consumatore-condominio, ritenendo inapplicabile alla controversia in esame la tutela del foro del consumatore relativa al singolo condomino.

Legittimazione del singolo condomino in sostituzione dell’amministratore secondo la decisione del Tribunale

La vicenda oggetto della decisione della Corte trae origine dalla proposizione, dinnanzi al Tribunale di Varese, di un’azione di risarcimento danni derivanti dalla risoluzione per inadempimento di un contratto di appalto stipulato dal committente Condominio e promossa dalla ricorrente condomina, nei confronti della controparte contrattuale, quale impresa appaltatrice.

A fondamento della propria pretesa, parte attrice adduceva che il mancato conferimento da parte del Condominio dell’autorizzazione in favore dell’amministratore ad agire giudizialmente contro l’impresa appaltatrice, le conferirebbe la legittimazione ad agire personalmente, sicché la scelta del Tribunale di Varese come foro competente è stata motivata sulla scorta della qualità di consumatore asseritamente attribuibile all’attrice.

L’impresa convenuta proponeva eccezione di incompetenza territoriale ritenendo che la causa dovesse essere proposta innanzi al Tribunale di Cassino, corrispondente al luogo in cui è ubicato il Condominio e invocava, in subordine, il Tribunale dell’Aquila, indicato in una clausola contrattuale come foro esclusivo; proponeva inoltre domanda riconvenzionale per ottenere la declaratoria di nullità del contratto.

Il giudice di primo grado accoglieva l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta impresa appaltatrice e individuava il Tribunale di Cassino quale giudice competente, asserendo che il foro del consumatore non si applica al singolo condomino quando la controversia concerne il rapporto contrattuale tra il condominio e l’appaltatore e che, pertanto, è solo il condominio, quale soggetto contrattualmente coinvolto, a rappresentare il consumatore, e non il singolo proprietario.

Avverso tale decisione, la condomina proponeva ricorso per regolamento di competenza, articolando due motivi a sostegno della propria posizione. 

 

Applicabilità del foro del condomino-consumatore nell’azione di risarcimento danni da risoluzione del contratto di appalto: la decisione della Corte di Cassazione

Per quanto in ...

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