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Novita fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2025: MESSAGGIO INPS n. 698/2025

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Novita fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2025: MESSAGGIO INPS n. 698/2025

lunedì, 03 marzo 2025

Con il Messaggio n. 698 del 26 febbraio 2025 l’INPS illustra le novità, introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2025, dall’art. 1, comma 11 della legge n. 207/2024 di Bilancio per l’anno 2025, in merito alle detrazioni per carichi di famiglia previste dall’art. 12 del TUIR .

Scritto da: Gerbaldi Alessandra

Detrazioni per figli a carico

Sono state modificate le regole per fruire della detrazione per figli carico, stabilite dall’art. 12, co. 1, lett. c) del Tuir, attraverso la previsione di:

  • Una regola generale, secondo la quale la detrazione (nell’importo massimo di 950€ per ciascun figlio, da riconoscere secondo le formule previste dalla norma) spetta, indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente, per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 ma inferiore a 30 anni, compresi i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché i figli conviventi del coniuge deceduto, che non possiedono redditi superiori a 2.840,51 euro (limite elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni) al lordo degli oneri deducibili.
  • Un’eccezione, secondo la quale la detrazione spetta inoltre per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992.

Le novità sono quindi relative alla previsione di un’età massima (inferiore a 30 anni) fino alla quale i figli posso essere considerati a carico, salvo il caso di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992 (caso nel quale non c’è un limite di età massimo) e all’inserimento, tra i soggetti che possono essere considerati a carico, anche dei figli del coniuge deceduto, che siano conviventi con il coniuge superstite (ferme restando le altre condizioni).

Detrazioni per altri familiari carico

Sono state modificate anche le regole relative alle detrazioni per i così detti altri familiari a carico, previste dall’art. 12, co. 1, lett. d) del Tuir).

In particolare, la detrazione (nell’importo massimo di 750€ per ciascun ascendente, da ...

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