Vicenda processuale
Con la sentenza n. 6182/2024 in esame, il Tribunale di Torino ha giudicato sulla controversia tra un Condominio e una società incaricata dei lavori di rifacimento dei balconi, frontalini e cornicione condominiale, con l’utilizzo del bonus facciate del 90%, previsto per interventi di ristrutturazione edilizia. Il Condominio aveva sottoscritto un contratto di appalto con la società per l’esecuzione dei lavori, di cui una parte sarebbe stata coperta dal bonus, con il versamento di una somma residua da parte del Condominio. Tuttavia, i lavori non sono mai iniziati, nonostante il contratto fosse stato firmato e il pagamento parziale fosse stato effettuato.
Il Condominio, dopo aver sollecitato invano l’esecuzione dei lavori e avere inviato una diffida ad adempiere, ha ritenuto il contratto risolto e ha chiesto la restituzione dell’importo versato del 10%, oltre al risarcimento dei danni, quantificato per la perdita del bonus fiscale e per il danno derivante dalla mancata esecuzione dei lavori.
La società convenuta, dal canto suo, ha giustificato il ritardo con la difficoltà di cedere il credito fiscale e con l’estensione dei termini per l’utilizzo del bonus, sostenendo che la colpa fosse del Condominio, che non aveva fornito tempestivamente tutta la documentazione necessaria per la cessione del credito.
Il bonus facciate
Si premette che il “bonus facciate” è l’agevolazione fiscale introdotta dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 219 a 224, legge 27 dicembre 2019, n. 160) per abbellire gli edifici delle città. Prevista inizialmente per l’anno 2020, è stata poi estesa anche alle spese sostenute negli anni 2021 e 2022.
Consiste in una detrazione d’imposta dall’imposta lorda pari al 90% dei costi sostenuti nel 2020 e 2021 e al 60% di quelli del 2022, della quale possono beneficiare tutti.
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