Termini di consegna ai sostituiti e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate
I termini sono stabiliti dall’articolo 4 del D.P.R. 322/1998:
- - Comma 6-quater, per quanto riguarda la consegna agli interessati della CU sintetica, che deve avvenire entro il 16 marzo, data slittata per il 2025 al 17 marzo (cadendo il 16 di domenica).
- Comma 6-quinques (come integrato con decorrenza dal 2025 dall’art. 2, co.5 del d.lgs. 108/2024), per quanto riguarda l’invio telematico della CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate. In particolare sono previste tre diverse scadenze per la trasmissione telematica delle certificazioni:
- 16 marzo, che cadendo di domenica è prorogata a lunedì 17 marzo 2025, per quelle relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi.
- 31 marzo, per quelle relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale.
- 31 ottobre, per quelle contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, che possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).
CU 2025 - Modello sintetico e modello ordinario
La CU 2025, che mantiene sostanzialmente la struttura degli scorsi anni, si compone di due diversi modelli:
- Il Modello sintetico, da consegnare ai sostituiti.
- Il Modello ordinario, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Nella CU - Modello ordinario, i punti comuni ai due modelli, quello per il contribuente e quello per l’Agenzia delle Entrate, sono indicati con la stessa numerazione ed evidenziati in caselle con il bordo tratteggiato, mentre le informazioni da trasmettere esclusivamente all’Agenzia sono riportate in caselle senza tratteggio.
Di seguito si analizzano le regole generali di compilazione, ...