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La revoca giudiziale dell’amministratore “persona giuridica”

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Condominio

La revoca giudiziale dell’amministratore “persona giuridica”

venerdì, 21 febbraio 2025

Il divieto imposto all’assemblea dall’art. 1129, comma 13, cod. civ. di nominare nuovamente l’”amministratore revocato” dall’autorità giudiziaria investe non solo la società, ma anche le persone fisiche chiamate a svolgere per essa l’attività gestoria nel condominio. La Corte d’appello di Genova – con sentenza del 10 ottobre 2024, n. 1217 -  offre una interpretazione delle norme in disamina estensiva e teleologica, ascrivendo all’espressione “amministratore revocato” una valenza tale da ricomprendere in sé anche la persona fisica resasi responsabile della condotta inadempiente posta a fondamento del provvedimento di revoca giudiziale. Tale interpretazione è stata argomentata richiamando la “ratio” del divieto: per cui ove si convenga che la stessa sia quella di evitare il rischio di una gestione nuovamente poco trasparente e/o connotata da irregolarità, occorre scongiurare facili aggiornamenti della norma citata.

Scritto da: Dolce Rosario

I requisiti di onorabilità e di qualificazione professionale del soggetto che l’assemblea è in grado di scegliere come amministratori di un condominio sono quelli riportati dall’articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione al Codice civile. 

Si tratta di due macro-condizioni – che, peraltro, devono preesistere all’atto dell’adozione della deliberazione – collegate allo status professionale e personale del mandante dei condòmini.

La dottrina qualifica la disposizione come norma di ordine pubblico: “… per la sua incidenza su interessi generali della collettività in quanto avente carattere imperativo, con la conseguenza che la violazione dovrebbe determinare la nullità della deliberazione di nomina e del conseguente contratto di mandato stipulato con il soggetto designato” (A. Scarpa, Amministratore di condominio, Wolter kluver 2018, p. 54)

L’assemblea, dunque, deve scegliere un amministratore provvisto dei requisiti riportati dalla nomina in disamina e ve ne dovrebbe chiedere conto della preesistenza documentate per la debita attestazione già all’atto della deliberazione, con cui conferisce il mandato [M. Basile, Le modifiche al regime condominiale (legge 220/2012), in Riv. Dir. Civ. 2013, 3, 617; sulla perdita dei requisiti di onorabilità in corso di mandato, vedasi M. Ponsiglione, Le conseguenze del difetto dei requisiti di onorabilità in capo all’amministratore di Condominio, 12.04.2023, in Consultenza.it]

La norma in disamina spicca, altresì, nella parte in cui positivizza che l’anzidetto mandato speciale può essere rimesso anche ad una persona giuridica, per cui: “Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi”.

La disposizione, intervenuta con la riforma del 2012, ...

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