IL CASO SOTTOPOSTO ALLA CORTE D’APPELLO DI GENOVA
La vicenda definita con la sentenza della Corte d’appello di Genova 13 giugno 2024, n. 839, trae origine dal rapporto di “locazione di aree comuni”; in particolare, era stata concessa da una condomina l’utilizzazione di due colonne di un porticato condominiale, ad una società, per l’installazione di un mega schermo ledwall, costituente un impianto pubblicitario a pagamento, autorizzata dall’amministratore del condominio ed avversata dall’ente condominiale che ne aveva chiesto la rimozione.
Il Tribunale aveva accolto la domanda del condominio sostenendo che: - il regolamento condominiale, di natura contrattuale, vietava l’apposizione di cartelli sulle colonne condominiali; - la disposizione era applicabile anche ai pannelli a tecnologia led, aventi la medesima funzione dei cartelli pubblicitari cartacei; - l’amministratore aveva autorizzato l’apposizione dello schermo, ma tale autorizzazione era illegittima ed inefficace, perché solo l'assemblea condominiale poteva autorizzare la “locazione” di parti comuni dell'edificio; che, comunque, tale autorizzazione non poteva essere concessa in violazione di un divieto espresso in un regolamento "contrattuale"; - non vi era stata alcuna ratifica di tale autorizzazione, perché l’assemblea aveva chiesto la rimozione del pannello, revocando qualsiasi autorizzazione (implicita) in tal senso.
Avverso tale decisione era, quindi, interposto appello.
LA DECISI0NE
La Corte, con la sentenza in esame, parte da un assunto: le colonne del portico, su cui poggia il ledwall, sono beni condominiali ex art. 1117 c.c.; sulla base di tale definizione la Corte ribadisce che il singolo condomino può “servirsi” ex art. 1102 c.c. della cosa condominiale, ma non può disporne, né cederlo in godimento, se non cedendo la proprietà dell’unità immobiliare (spettando tale potere, ex art. 832 c.c., solo al proprietario esclusivo: cfr. Cassazione civile 4131/2001). La cessione in godimento di parti condominiali spetta, pertanto, in ...