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Impugnazione del riparto delle spese e opposizione a decreto ingiuntivo

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Condominio

Impugnazione del riparto delle spese e opposizione a decreto ingiuntivo

venerdì, 07 febbraio 2025

Con l’ordinanza n. 2211 del 30 gennaio 2025, la Corte di cassazione chiarisce che tra l’impugnazione ex art. 1137 c.c. della delibera che approva il riparto delle spese condominiali e l’opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo ottenuto contro il condomino renitente al pagamento dei contributi intercorre una relazione di interdipendenza che determina un rapporto di continenza rilevante ai sensi dell’art. 39 c.p.c., ferma la competenza funzionale del giudice dell’opposizione a dichiarare la eventuale nullità del provvedimento monitorio. Se le cause pendono dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, esse devono invece essere riunite, ferma restando, in mancanza, la necessità della sospensione ex art. 295 c.p.c., oppure ex art. 337 c.p.c., dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale di impugnazione della delibera posta a fondamento della pretesa creditoria.

Scritto da: Ciafardini Luciano

 

La vicenda

 

La decisione della Suprema Corte definisce due procedimenti che hanno viaggiato in parallelo fino alla fase di legittimità, nascendo dal medesimo fatto storico costituito da una delibera assembleare di approvazione di un rendiconto per le spese di gestione condominiale concernente un determinato esercizio, di un preventivo  relativo alle spese di gestione per l’esercizio successivo e delle spese concernenti lavori straordinari di rifacimento del manto di copertura del tetto dell’edificio condominiale.

 

Da un lato, una società condomina impugna la delibera ai sensi dell’art. 1137 c.c.

 

Dall’altro lato, il condominio, a fronte del mancato pagamento spontaneo delle somme poste a carico della medesima società in forza dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea, ottiene un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ., che viene fatto oggetto di opposizione per violazione dei criteri legali di ripartizione della spesa, facendo valere l’inapplicabilità di tabelle derogatorie asseritamente convenzionali.

 

L’impugnazione della delibera sfocia nell’annullamento giudiziale di essa, confermato in grado di appello.

 

L’opposizione al decreto ingiuntivo, invece, viene rigettata in entrambi i gradi di merito.

 

Inevitabile la riunione dei ricorsi “incrociati” in Cassazione, dei quali la Suprema Corte accoglie quello proposto dalla società condomina e rigetta l’altro, cogliendo l’occasione per fissare, vista la novità della questione, alcune coordinate in tema di rapporto tra le due azioni.

 

I principi enunciati

 

La Corte ricorda l’insegnamento impartito dalle Sezioni Unite con la sentenza 14 aprile 2021, n. 9839, secondo cui, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità ...

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