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Rapporto obbligatorio e contratto d'appalto nella compagine condominiale

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Rapporto obbligatorio e contratto d'appalto nella compagine condominiale

lunedì, 03 febbraio 2025

La sentenza n. 624/2024 del 9 settembre 2024 del Tribunale di La Spezia prende in esame un’articolata fattispecie inerente all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria relativi a un edificio condominiale e alla conseguente opposizione a un decreto ingiuntivo emesso in favore dell’impresa appaltatrice. La decisione coinvolge molteplici istituti: la rappresentanza del condominio, la natura delle obbligazioni condominiali, il beneficio di preventiva escussione, le contestazioni sui lavori eseguiti.

Scritto da: Cuozzo Josephine

Sommario: 1. Genesi della controversia; 2. Rappresentanza del condominio; 3. Natura delle obbligazioni condominiali ; 4. Beneficio di escussione; 4.1. (segue) La posizione del condomino solvente; 5. L’autonomia negoziale nella compagine condominiale.

1. GENESI DELLA CONTROVERSIA

L’impresa appaltatrice, mediante ricorso, aveva richiesto l’emissione di un decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c., per ottenere il pagamento della somma di danaro dovuta per lavori di manutenzione straordinaria commissionati da un condominio. Detti lavori, aventi ad oggetto la copertura e parte della facciata dell’edificio, erano stati regolarmente documentati da fatture approvate dal direttore lavori a séguito dell’emissione degli stati di avanzamento lavori (SAL). Il decreto ingiuntivo veniva emanato e successivamente notificato ai singoli condòmini, in quanto il condominio, creato ad hoc per l’esecuzione delle opere, risultava essere stato sciolto.

I condòmini opponenti hanno contestato la legittimità del decreto ingiuntivo eccependo, oltre alla legittimità di taluni lavori non previsti e quindi non pattuiti all’interno del capitolato d’appalto nonché la difformità e i vizi dei lavori commissionati (con richiesta di una consequenziale riduzione del prezzo, ai sensi dell’art. 1668 c.c.), anche la natura parziaria delle obbligazioni condominiali e il beneficio di preventiva escussione. Gli opponenti hanno sostenuto che, in base al consolidato principio sancito dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 8 aprile 2008, n. 9148 (in Repertorio del Foro italiano, 2008, Comunione e condominio, n. 178), le obbligazioni condominiali devono essere considerate non solidali,bensì parziarie. Ogni condomino sarebbe, quindi, obbligato esclusivamente per la propria quota millesimale, come stabilito dall’art. 1118 c.c. e dall’art. 63 disp. att. c.c. Inoltre, secondo quanto disposto dell’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., i condòmini in regola con i pagamenti non possono essere aggrediti esecutivamente prima che il creditore abbia escusso i condòmini morosi.

Gli ...

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