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L’opposizione del condòmino al precetto dell’appaltatore

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Condominio

L’opposizione del condòmino al precetto dell’appaltatore

venerdì, 31 gennaio 2025

In caso di intimazione di precetto da parte di un creditore in danno di un singolo condòmino, sulla base di un titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condomìnio, è onere del condòmino precettato allegare e provare che la quota dell’obbligazione condominiale gravante su di lui è diversa da quella indicata dal creditore. In siffatta ipotesi, peraltro, non sussiste litisconsorzio necessario con il condomìnio non applicandosi l’istituto della surrogatoria ex art. 2900 c.c. (Cass. civ., sez. III, ord., 19 novembre 2024, n. 29792).

Scritto da: Belli Claudio

Per la giurisprudenza è pacifico che, nel condomìnio, l’obbligazione è direttamente riferibile a ciascuno dei singoli condòmini che sono qualificabili «debitori»[i] e, pertanto, possono essere convenuti direttamente dal creditore e aggrediti, in via esecutiva, con il titolo ottenuto contro il condomìnio.

Tale assetto dogmatico - discendente dalla nota Cass., S.U., 8 aprile 2008, n. 9148 - comporta cospicue problematiche applicative soprattutto nel processo esecutivo posto che, nella maggioranza dei casi, il giudice dell’esecuzione si trova di fronte ad un titolo ottenuto nei confronti del condomìnio e poi «azionato» singolarmente nei confronti dei condòmini. Le maggiori incertezze nascono dalla circostanza che, nel precetto, l’intimante non sempre è in grado di allegare la quota di cui il debitore deve rispondere sicchè si pone il problema su chi far ricadere l’incertezza probatoria.

Siffatte problematiche si ritrovano emblematicamente enucleate nella pronuncia in epigrafe nella quale la curatela del fallimento di una società edile agiva, in via monitoria, nei confronti del condomìnio al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo di un contratto d’appalto. Successivamente, il titolo esecutivo veniva «azionato» con precetto notificato ad un singolo condòmino il quale si opponeva contestando l’importo pretesamente dovuto (in quanto non corrispondente alla propria quota millesimale). Il Tribunale adito, in parziale accoglimento, riduceva l’efficacia del precetto ad una somma minore. La sentenza veniva, successivamente, appellata dall’originario opponente e il giudice del gravame, all’esito delle verifiche contabili, dichiarava il diritto della curatela intimante di procedere all’azione esecutiva nei confronti del condòmino per un importo ulteriormente ridotto.

Nonostante la cospicua riduzione operata dai giudici dell’opposizione, ricorre per cassazione il condòmino originariamente precettato mentre la curatela del fallimento della società edile non svolgeva alcuna difesa.

Con il primo motivo di ricorso il condòmino deduceva la nullità ...

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