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Antiriciclaggio. L’aggiornamento delle Regole Tecniche dei Commercialisti

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Fisco

Antiriciclaggio. L’aggiornamento delle Regole Tecniche dei Commercialisti

martedì, 21 gennaio 2025

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) con la Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025 ha aggiornato le Regole Tecniche, predisposte ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto legislativo n.231/2007, per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei Commercialisti.

 

Scritto da: Fiaccola Luigi

Preliminarmente occorre precisare che le regole tecniche oggetto dell’aggiornamento, emanate in conformità alle prescrizioni contenute nel citato decreto legislativo n.231/2007 (decreto), riguardano i seguenti adempimenti relativi agli obblighi antiriciclaggio che devono essere assolti da tali professionisti in tema di:

  • autovalutazione del rischio di cui agli articoli 15-16 del decreto;
  • adeguata verifica della clientela di cui agli articoli 17-30 del decreto; 
  • conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 31, 32 e 34 del decreto. 

Ciò premesso, esaminiamo quanto predisposto dall’aggiornamento in merito agli indicati adempimenti.

Regola Tecnica n. 1 - Autovalutazione del rischio

I soggetti obbligati devono effettuare la cosiddetta autovalutazione del rischio di riciclaggio e/o di “finanziamento del terrorismo” (fdt), connesso alla propria attività professionale e devono adottare presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per gestire e mitigare i rischi rilevati.

A tal fine, è necessario valutare il rischio inerente all’attività, inteso quale rischio correlato alla probabilità che l’evento possa verificarsi e alle sue conseguenze, nonché l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi per l’individuazione di eventuali vulnerabilità, allo scopo di determinare il rischio residuo e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.

In buona sostanza, ai fini dell’autovalutazione del rischio, si intende per:

  • Rischio inerente, il rischio attuale e potenziale cui il soggetto obbligato è esposto in ragione dell’attività concretamente svolta nel suo complesso; 
  • Vulnerabilità, l’elemento o gli elementi individuati in corrispondenza dell’analisi dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi procedurali e di controllo implementati dal soggetto obbligato;
  • Rischio residuo, il rischio cui il soggetto obbligato è esposto, tenuto conto del rischio inerente e delle vulnerabilità riscontrate; tale rischio può essere ...
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