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Revoca dell’amministratore per mancata approvazione del rendiconto annuale

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Condominio

Revoca dell’amministratore per mancata approvazione del rendiconto annuale

venerdì, 24 gennaio 2025

Con un recente decreto, il Tribunale di Napoli, Volontaria Giurisdizione (Tribunale di Napoli, Quarta Sezione Civile, Volontaria Giurisdizione, decreto del 10 ottobre 2024 - RG 11248/2024) ha affermato che, in tema di condominio negli edifici, l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale di gestione, nonostante lo spirare del termine previsto dalla legge, determina l’immediata revoca dell’amministratore senza che sia necessario un sindacato giudiziario sulla gravità dell’inadempimento. Invero, l’omessa convocazione per l’approvazione del rendiconto e la conseguente omessa presentazione del rendiconto nel termine previsto dal codice civile rientra in una delle otto tipizzate ipotesi di inadempimento che sono considerate comunque gravi dal legislatore e determinano la risoluzione legale del rapporto. 

Scritto da: Brachi Angelo

Il fatto

Tre condomini chiedevano, con ricorso ritualmente depositato, al Tribunale di Napoli, in Sede di Volontaria Giurisdizione, la revoca dell’amministratore del condominio deducendo, a sostegno, gravi irregolarità ai sensi dell’art. 1129 c.c. per non aver l’amministratore presentato il rendiconto di gestione relativo all’anno 2022 e per non aver convocato l’assemblea per l’approvazione del rendiconto di gestione relativo all’anno 2023.

Si costituiva il resistente Amministratore il quale riteneva di essere il regime di prorogatio e, quindi, che non potevano essergli addebitate condotte relative al periodo in questione.

Il Tribunale, ritenendo che, alla luce della nomina intervenuta nello stesso anno 2024, l’amministratore non potesse considerarsi in prorogatio e stante il grave inadempimento dello stesso, accoglieva il ricorso avanzato dai condomini con revoca dell’amministratore e con ordine di convocare immediatamente l’assemblea per la sua sostituzione e contestuale obbligo, nelle more, di occuparsi solo della gestione ordinaria.

Il Tribunale di Napoli, col provvedimento in commento, affronta la questione della possibilità di ottenere la revoca giudiziale, su istanza di uno o più condomini, dell’amministratore che non convochi l’assemblea condominiale per l’approvazione del rendiconto annuale entro il termine previsto dall’art. 1130, comma 10, c.c., ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio contabile.

Prima di affrontare il tema centrale della vicenda, il Tribunale, facendo riferimento all’ipotesi in questione (situazione di amministrazione da parte dello stesso soggetto, per diverse annualità), precisa che “una volta intervenuta la nomina del medesimo amministratore che ha operato per anni senza soluzione di continuità, debba procedersi alla valutazione unitaria del suo operato e debba tenersi conto del complessivo periodo di gestione al fine di valutare la sussistenza dei dedotti inadempimenti, anche in considerazione del fatto che ogni amministratore, sia con pieni poteri che una volta decaduto dalla carica, è tenuto ...

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