Il fatto.
Alcuni condòmini impugnano la delibera condominiale che dispone l’istallazione dell’ascensore a spese solo di questi ultimi, per violazione dell’art. 1102 cod. civ..
Il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere affermando che l’assemblea non ha assunto
alcuna delibera in merito all’installazione dell’ascensore, ma ha solo manifestato interesse, con la delibera impugnata, all’istallazione dell’ascensore.
L’istallazione dell’ascensore nello stabile condominiale.
È noto che l’ascensore costituisce un’innovazione in senso giuridico perché determina una modifica nella struttura condominiale in seguito alla quale i beni comuni presentano una diversa consistenza materiale (cfr. per la nozione di innovazione Cass. civ. n. 20712 del 04/09/2017).
Di regola, le innovazioni devono essere deliberate dall’assemblea con le maggioranze di cui all’art. 1120 cod. civ. e, in tale ipotesi, la delibera vincolerà anche i condòmini assenti, dissenzienti o astenuti, i quali, quindi, non potranno non sopportarne i costi.
Se, tuttavia, uno solo, o anche solo taluni dei condòmini, vogliano eseguire l’innovazione a proprie spese, gli stessi possono procedere all’innovazione, senza nemmeno che sia necessaria una delibera di autorizzazione condominiale, poiché qualora un esborso relativo ad innovazioni non debba essere ripartito fra i condòmini, per essere assunto interamente a proprio carico da uno di essi, trova applicazione la disposizione generale dell'art. 1102 c.c., in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il migliore godimento, purché sia fatto salvo il diritto degli altri condòmini di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi di tale innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell'impianto ed in quelle di manutenzione dell'opera (da ultimo, Cass. civ. n. 19087/2022).
I limiti all’istallazione dell’ascensore nello stabile condominiale.
Gli unici limiti che il ...