Con la sentenza n. 5066 del 25 ottobre 2021, il Tribunale di Salerno ha accolto la domanda di risarcimento del danno proposta da un condominio avverso l’amministratore che aveva commesso molteplici inadempienze e irregolarità, con specifico riferimento alla gestione contabile, agli adempimenti di natura fiscale e alla mancata riscossione di oneri e contributi condominiali, ordinari e straordinari, rimasti insoluti.
Il Tribunale ha accertato la violazione dell’obbligo di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia e il mancato adempimento degli obblighi connessi alle attribuzioni tipiche dell’amministratore previste dagli artt. 1130, comma 1 nn. 3) e 5) c.c. e dall’art. 63 disp. att. c.c..
Tra le varie inadempienze si è in particolare evidenziata l’omessa ottemperanza ad alcuni adempimenti fiscali; l’omessa esecuzione di alcune delibere assembleari relative all’autorizzazione ad attivare azioni giudiziarie monitorie nei confronti dei condomini morosi, da cui era scaturita la prescrizione di molteplici crediti condominiali; l’omessa restituzione della documentazione relativa alla situazione contabile e amministrativa al condominio al momento della cessazione dell’incarico, così precludendo agli amministratori successivi di procedere a una compiuta ricognizione delle attività e passività del medesimo, nonché di attivarsi tempestivamente per il recupero dei crediti vantati nei confronti dei singoli condomini.
Si tratta di obblighi che la legge pone in capo all’amministratore in forza del rapporto che instaura con il condominio, la cui natura giuridica è complessa e solo in parte assimilabile al mandato.
Tradizionalmente si riteneva che l’amministratore fosse un vero e proprio organo del condominio, cioè un soggetto legato al condominio da un rapporto di rappresentanza organica che gli conferisce il potere di agire nel suo interesse.
La rappresentanza organica costituisce lo strumento utilizzato non solo per gli enti dotati di personalità giuridica, ma anche per tutte le organizzazioni ...