IL CASO ESAMINATO E LA DECISIONE DEL COLLEGIO
Il caso sottoposto al Collegio emiliano trae origine dalla domanda di un condomino che chiedeva, in ottemperanza a quanto disposto dal regolamento condominiale di origine contrattuale, regolarmente trascritto, l’allontanamento di due grossi cani, di proprietà esclusiva di altro condomino, dall’edificio condominiale, con ogni altro opportuno provvedimento, anche coattivo, necessario al rispetto del citato regolamento. Il Tribunale di Piacenza accoglieva la domanda; riteneva il Tribunale che la disapplicazione della norma regolamentare, richiesta dal proprietario, si sarebbe tradotta di fatto nella lesione del diritto degli altri condomini all’osservanza del regolamento e, segnatamente, al divieto esplicito di animali all’interno del condominio, che, oltre ad essere stato voluto dagli originari redattori, poteva aver costituito riferimento per coloro – i successivi acquirenti - che non volevano o non potevano convivere o comunque avere contatti con gli animali. Il Tribunale non riteneva tale clausola in contrasto con l’articolo 1138 u.c. cc per cui condannava il condomino all’allontanamento degli animali.
Avverso tale decisione veniva interposto appello fondato, in via esclusiva, sulla erroneità della motivazione in merito alla interpretazione del novellato art. 1138 Cod. civ. e dell’art. 155 disp. att. c.c. (oltre ad un motivo inerente la regolamentazione delle spese di lite).
La Corte di Appello incentra il suo esame sulla interpretazione del regolamento condominiale alla luce della riforma dell’art. 1138 c.c. u.c. che letteralmente recita “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
La Corte richiama la tutela degli animali ed il riconoscimento del loro valore nel contesto familiare come principi sostenuti anche dal legislatore europeo (art. 13 del Trattato di Lisbona del 2007) nonché da quello nazionale (cfr. Legge n. 189/2004, art. 1; Legge n. 281/1991, art. 1; D.lgs. n. 79/2011, ...