Il fatto
Alcuni condòmini proponevano opposizione avverso il precetto con cui era stato loro intimato il pagamento di una somma dovuta ex art. 614 bis c.p.c per non aver l’amministratore comunicato al creditore insoddisfatto i dati dei condòmini morosi.
Il tribunale cosentino ha ritenuto che il titolo esecutivo posto alla base degli opposti precetti non fosse utilmente spendibile contro i condòmini. Rilevava il giudice, infatti, che il precedente ricorso ex art. 702 bis c.p.c. era stato proposto nei confronti dell’allora amministratore in forza delle disposizioni di cui all’art. 63 disp. att. c.c. ed ai nn. 6 e 7 dell’art. 1130 c.c. che onerano lo stesso di “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza” nonché di “curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità.” Evidenzia la sentenza che l’art. 63 disp. att. c.c., legittima i creditori del condominio a chiedere all'amministratore, che è tenuto alla comunicazione, i dati dei condomini morosi: l'amministratore è tenuto a "comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini".
Secondo il Tribunale si tratta per l'amministratore di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale. L'obbligo è soddisfatto con la comunicazione delle generalità complete dei condomini, dei dati catastali degli immobili - come iscritti nell'anagrafe condominiale - ...