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Sanzioni in tema di rifiuti urbani: il Condominio responsabile in solido

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Condominio

Sanzioni in tema di rifiuti urbani: il Condominio responsabile in solido

venerdì, 13 dicembre 2024

La Corte di cassazione Sezione seconda civile, con ordinanza 30 settembre 2024 n. 25905, muta l’orientamento assunto con la precedente ordinanza n. 29427 del 2023 ritenendo che i Comuni abbiano il potere di comminare sanzioni amministrative anche nei confronti del Condominio ove venga rilevato che nei contenitori dedicati alla raccolta indifferenziata posti in area di proprietà dell’ente, persone ignote abbiano collocato un rifiuto organico.

Scritto da: Frugoni Gianluigi

I regolamenti emessi dai Comuni italiani sulla gestione dei rifiuti urbani in riferimento alla cosiddetta raccolta differenziata “porta a porta” disciplinano le modalità con le quali deve essere effettuato il conferimento ed inoltre dettano norme per l’assegnazione dei contenitori dedicati agli utenti impartendo a loro carico un obbligo di custodia disponendo che esso debba essere espletato con corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati.

Il ritiro dei rifiuti da parte del soggetto gestore, può avvenire o tramite l’ingresso dell’operatore nel luogo privato dove è custodito il contenitore, o tramite il prelevamento del rifiuto dalla zona stradale prospiciente l’utenza, ove ciò sia consentito.

Nel primo caso l’art. 14 comma 7 del Regolamento Comunale di Roma (Delibera del Consiglio Comunale n. 105/2005) stabiliva che: “E’ fatto obbligo agli utenti o all’amministratore del condominio di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati rispettivamente all’utenza o al condominio con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati”.

Attualmente la disposizione è stata modificata dall’art. 20 del nuovo regolamento approvato con delibera n. 44 del 2021 a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 3 settembre 2020, n. 116 (c.d. “Decreto Rifiuti”), con il quale sono state recepite la direttiva (EU) 2018/851, in materia di rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852, in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggio, facenti parte del c.d. “Pacchetto economia circolare”.

L’art. 60, sempre del previgente regolamento, stabiliva inoltre che “Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse dal regolamento stesso e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall’Amministrazione o dal soggetto gestore”.

Infine l’art. 62, per la repressione dei fatti ...

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