Il fatto
L’usufruttuario di un appartamento in un Condominio di Rimini ricorreva in giudizio chiedendo la revoca giudiziale dal ruolo di amministratore di una società, per la commissione di gravi irregolarità nella propria gestione. Lo stesso evidenziava in particolare che, nonostante i suoi ripetuti solleciti, l’amministratore non avesse ancora depositato il conto della sua gestione con riferimento al Bilancio preventivo ordinario relativo all’esercizio ordinario 2022, non avendo convocato l’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale relativo al predetto esercizio, nonostante fosse scaduto il termine di cui all’art. 1130 c.c..
Si costituiva in giudizio la società convenuta, che eccepiva preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010, rientrando la materia in esame tra quelle di cui all’art. 71 quater disp. att. c.c. per le quali era previsto un tentativo obbligatorio. Nel merito, non si opponeva alla domanda di revoca, ma evidenziava come la stessa avesse a più riprese sollecitato i condomini dal trovare un nuovo amministratore, vista la volontà di non proseguire nel proprio mandato. Evidenziava, altresì, che il Condominio non avesse l’obbligo di nominare un amministratore, essendo il numero dei condomini inferiore a otto unità, e precisamente quattro unità, che in precedenza non vi era mai stato un amministratore e che il Condominio fosse stato costituito solo perché uno dei condomini voleva usufruire del bonus 110%. Precisava, inoltre, che in virtù della volontà di dar corso a lavori di straordinaria manutenzione e beneficiare, ove fosse stato possibile, delle predette agevolazioni del 110%, il Condominio aveva inteso individuare un professionista che seguisse tali incombenze e curasse la parte burocratica del progetto di riqualificazione dell’immobile. Nessuna opera di ristrutturazione, però, veniva effettuata per effetto della forte litigiosità dei condomini. Concludeva, evidenziando di non aver richiesto alcun compenso fino alla ...