Quando un’unità abitativa sita in un condominio costituisce la casa familiare, i diritti e gli obblighi condominiali, che la legge riconosce ai singoli condomini, devono essere calati nel peculiare contesto di riferimento.
L’unità abitativa destinata a casa familiare può essere di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, a cui la L. 76/2016 equipara, per quanto di interesse in questa sede, i partner di un’unione civile, così come ricadere nella comunione legale, se tale è il regime patrimoniale della famiglia.
L’attribuzione dei diritti di condominio e degli obblighi di contribuzione alle spese comuni assume una diversa connotazione a seconda che si versi in una situazione fisiologica o patologica del rapporto familiare.
Nella fisiologia del rapporto, i diritti e gli obblighi connessi allo status di “condomino” spettano all’uno o all’altro coniuge o partner, o a entrambi, in base alla condizione giuridica dell’immobile (oggetto di proprietà esclusiva di uno dei due o rientrante nella comunione); nel momento in cui il rapporto entra in crisi, e si addiviene alla separazione con l’assegnazione della casa familiare a uno dei due coniugi, anche i diritti e gli obblighi condominiali possono mutare in considerazione della rimodulazione dei rapporti familiari.
La questione ha un’importanza pratica non trascurabile, perché incide sull’individuazione del soggetto o dei soggetti titolari dei diritti e degli obblighi condominiali, la cui partecipazione alla vita del condominio è funzionale a garantire la legittimità e l’efficacia dell’attività di gestione.
Si pensi alla corretta individuazione dei destinatari dell’avviso di convocazione all’assemblea, che è uno dei presupposti della validità delle deliberazioni (art. 1136, comma 7 c.c.); alla legittimazione a partecipare, intervenire e votare in assemblea, nonché a impugnare le delibere, legittimazione che l’art. 1137, comma 2 c.c. conferisce a ogni condomino assente, dissenziente o astenuto. Il riferimento ...