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L’azione del condomino per i danni di riflesso alla proprietà esclusiva

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Condominio

L’azione del condomino per i danni di riflesso alla proprietà esclusiva

lunedì, 25 novembre 2024

Con sentenza n. 2391 del 9 settembre 2024, la Corte d’appello di Milano ha ribadito il principio, già noto alla Suprema Corte di cassazione, per cui, in tema di condominio negli edifici, nell’ipotesi di inadempimento da parte di un ente pubblico agli obblighi di manutenzione di aree condominiali assunti in seno a una convenzione stipulata con il Condominio a fronte della cessione a uso pubblico delle stesse aree, sussiste la legittimazione attiva del condomino asseritamente danneggiato ad agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno cagionato alle parti comuni e, di riflesso, alla sua proprietà esclusiva. 

Scritto da: Impellizzeri Salvatore

In fatto -

Occorre brevemente porre in luce i tratti salienti della vicenda processuale giunta al vaglio della Corte meneghina.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – ratione temporis – il condomino proprietario di un’unità immobiliare con garage facente parte dell’interessato complesso condominiale conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Lodi, l’asserito danneggiante, un ente pubblico, deducendo la circostanza che lo stesso Condominio, in persona dell’amministratore pro tempore, avesse tempo addietro stipulato con l’amministrazione resistente una convenzione con la quale veniva stabilito che, a fronte della cessione in uso pubblico di determinate aree condominiali, il cessionario avrebbe assunto l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria della piazzetta sovrastante i boxes condominiali.

Il ricorrente deduceva inoltre che le imponenti infiltrazioni d’acqua provenienti dall’area di uso comunale avevano provocato ingenti danni ai boxes sottostanti, tra cui il proprio, e che gli interventi che il resistente aveva eseguito si erano rivelati limitati e insufficienti.

A causa dell’inerzia dell’ente pubblico, il condomino si era visto costretto a instaurare un procedimento di accertamento tecnico preventivo, la cui CTU aveva appurato che la causa delle infiltrazioni era riconducibile alla pavimentazione della piazzetta in uso al medesimo ente pubblico.

In conclusione, il condomino asseritamente danneggiato chiedeva al Giudice di prime cure, accertato l’inadempimento all’obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria della pavimentazione sovrastante le autorimesse condominiali, invocando il disposto di cui all’art. 1218 c.c. e/o dell’art. 2051 c.c., di dire e dichiarare la condanna del resistente all’esecuzione dei lavori siccome indicati dal CTU nonché al risarcimento del danno per violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede.

Si costituiva in giudizio l’ente pubblico sollevando una serie di eccezioni concernenti in primis la legittimazione attiva del ricorrente, rilevando come, in verità, tra le parti, asseritamente per ...

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