 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Revisione o modifica giudiziale delle tabelle millesimali e tutela costitutiva

Articolo

Condominio

Revisione o modifica giudiziale delle tabelle millesimali e tutela costitutiva

lunedì, 18 novembre 2024

Con la pronuncia n. 23739 del 4 settembre 2024 la Corte di cassazione afferma che la sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano ha natura costitutiva e la sua efficacia decorre dal passaggio in giudicato. È pertanto legittimo riconoscere al condominio danneggiato da una errata tabella millesimale, dopo la sua correzione, il rimborso della differenza tra quanto pagato dal singolo condomino, in misura minore, e quanto avrebbe dovuto pagare; l'azione di illecito arricchimento a favore della cassa del condominio deve essere radicata dai condomini e non dall'amministratore del condominio.

Scritto da: De Angelis Roberta Maria

1. Fatti di causa

Una condomina proponeva ricorso ex art. 1337 c.c. avverso la delibera con cui il condominio, ottemperando alla decisione del Tribunale, aveva provveduto alla modifica delle tabelle millesimali, alla rettifica dei bilanci di due annualità nonché alla quantificazione delle differenze dovute da ciascun condomino.

In particolare, la ricorrente eccepiva che, a fronte della efficacia costitutiva e non dichiarativa della sentenza modificativa delle tabelle millesimali, la ripartizione delle spese così come statuita dall’autorità giurisdizionale non potesse operare per le annualità precedenti alla sua adozione, e che i crediti vantati dal Condominio, oltre che parzialmente adempiuti, erano estinti per sopravvenuta prescrizione.

Il condominio si costituiva in giudizio e proponeva domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna della controparte al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.

Il Tribunale, riunito il giudizio alla causa introdotta dalla condomina ricorrente per ottenere l’annullamento di altra delibera condominiale con cui era stata modificata nuovamente la tabella millesimale e con cui erano state rideterminate anche le somme dovute dai proprietari esclusivi, annullava entrambe le delibere.

I giudici di secondo grado, su appello del Condominio, riformavano la decisione, escludendo che il Tribunale avesse disposto l'integrale annullamento delle delibere, anziché per la sola parte riguardanti le decisioni impugnate, e ritenendo altresì infondata la richiesta di pagamento di un indennizzo per indebito arricchimento, potendo il singolo condomino e non il Condominio pretenderne il pagamento.

Per la cassazione della sentenza il Condominio proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

 

2. La decisione della Corte

Per quanto in questa sede interessa, la Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo con cui parte ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2041 c.c. per aver ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati