1. Fatti di causa
Una condomina proponeva ricorso ex art. 1337 c.c. avverso la delibera con cui il condominio, ottemperando alla decisione del Tribunale, aveva provveduto alla modifica delle tabelle millesimali, alla rettifica dei bilanci di due annualità nonché alla quantificazione delle differenze dovute da ciascun condomino.
In particolare, la ricorrente eccepiva che, a fronte della efficacia costitutiva e non dichiarativa della sentenza modificativa delle tabelle millesimali, la ripartizione delle spese così come statuita dall’autorità giurisdizionale non potesse operare per le annualità precedenti alla sua adozione, e che i crediti vantati dal Condominio, oltre che parzialmente adempiuti, erano estinti per sopravvenuta prescrizione.
Il condominio si costituiva in giudizio e proponeva domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna della controparte al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Il Tribunale, riunito il giudizio alla causa introdotta dalla condomina ricorrente per ottenere l’annullamento di altra delibera condominiale con cui era stata modificata nuovamente la tabella millesimale e con cui erano state rideterminate anche le somme dovute dai proprietari esclusivi, annullava entrambe le delibere.
I giudici di secondo grado, su appello del Condominio, riformavano la decisione, escludendo che il Tribunale avesse disposto l'integrale annullamento delle delibere, anziché per la sola parte riguardanti le decisioni impugnate, e ritenendo altresì infondata la richiesta di pagamento di un indennizzo per indebito arricchimento, potendo il singolo condomino e non il Condominio pretenderne il pagamento.
Per la cassazione della sentenza il Condominio proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
2. La decisione della Corte
Per quanto in questa sede interessa, la Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo con cui parte ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2041 c.c. per aver ...