Con la pubblicazione della Circolare n. 21/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative agli Uffici per garantire l’uniformità di azione in relazione all’applicazione della nuova disciplina dell’autotutela.
Autotutela obbligatoria
L’autotutela obbligatoria è disciplinata dall’articolo 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000).
L’amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:
- errore di persona;
- errore di calcolo;
- errore sull’individuazione del tributo;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
- errore sul presupposto d’imposta;
- mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
Per atto di imposizione si intende qualunque atto mediante il quale l’amministrazione finanziaria eserciti il proprio potere autoritativo con effetti di natura patrimoniale pregiudizievoli nei riguardi del contribuente. Sono da ricomprendere in tale nozione anche gli atti recanti una pretesa impositiva ossia gli avvisi di accertamento e di rettifica e quelli di chiusura della partita iva.
In caso di autotutela ad istanza di parte, il contribuente è tenuto ad indicare puntualmente il tipo di vizio da cui è affetto l’atto nonché le ragioni che riconducono detto vizio ad una delle fattispecie tassative di cui all’articolo 10-quater, sopra riportate.
L’amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere all’istanza di autotutela obbligatoria entro il termine di 90 giorni dalla sua ricezione.
Il limite temporale dell’autotutela obbligatoria, relativa ad atti definitivi, è disposto ad un anno. L’Amministrazione ...