Tale principio è stato di recente affermato in una sentenza del Tribunale di Roma (Trib. Roma Sezione V civile, 7 maggio 2024, n. 7767), con al quale il Giudice ha rigettato domanda di impugnativa di delibera assembleare, fondata sull’assunto che in vista della assemblea destinata ad approvare i rendiconti annuali non sarebbe stato consentito ai condomini di prendere adeguata visione della documentazione sulla quale gli stessi si fondavano.
Costituisce ormai ius receptum da parte della giurisprudenza di legittimità, che affonda le proprie radici in tempi ancora antecedenti la novella del 2012, che sussista diritto del singolo condomino di prendere visione della documentazione contabile in ogni tempo e non solo nel periodo dilatorio dall’invio dell’avviso di convocazione alla data di celebrazione della assemblea (ex multis, Cass.civ. sez. II 8.8.2023 n. 11940); nel corso degli anni la Suprema Corte ha poi chiarito che Gli artt. 1129, comma 2, c.c. e 1130-bis c.c., come novellati dalla l. n. 220 del 2012, prevedono la facoltà dei condomini di ottenere l'esibizione di registri e documenti contabili condominiali in qualsiasi tempo, non necessariamente in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, sempre che l'esercizio del diritto di accesso non si risolva in un intralcio all'amministrazione, ponendosi in contrasto con il principio della correttezza ex art. 1175 c.c. (Cass.civ. sez. VI 26.2.2021; Cass.civ. sez. VI 30.7.2020 n. 16341).
Il dovere di collaborazione imposto all'amministratore trova giustificazione nel diritto dei condomini alla trasparenza e comprensibilità della gestione condominiale e, quindi, al controllo effettivo sull'operato dell’amministratore, su cui grava un obbligo di informazione - correlato al corrispettivo diritto di essere informato del singolo condomino - sui fatti storici che abbiano prodotto entrate ed uscite di denaro per effetto della gestione svolta, con la relativa documentazione ...