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L’arricchimento (diretto) dell’amministratore e (indiretto) del condominio

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L’arricchimento (diretto) dell’amministratore e (indiretto) del condominio

lunedì, 04 novembre 2024

 

Con la sentenza n. 3009 del 10 giugno 2024 il Tribunale di Salerno, sez. II, ha dichiarato l’inammissibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento proposta ex art. 2041 cod. civ. nei confronti di un condominio, in relazione a prestazioni eseguite da un soggetto terzo, in assenza di un previo valido incarico, trattandosi di un’ipotesi di arricchimento indiretto, in quanto delle prestazioni rese dall’impoverito ne avrebbe beneficiato direttamente l’amministratore e, solo indirettamente, il condominio medesimo.

Scritto da: Di Rosa Giulia

La vicenda

Una professionista agiva in giudizio al fine di ottenere la condanna di un condominio al pagamento di alcune prestazioni d’opera aventi ad oggetto la tenuta della contabilità.

Il condominio eccepiva la carenza di legittimazione passiva per non aver mai conferito alcun incarico al professionista, risultando affidata al solo amministratore l’attività svolta; né, tantomeno, l’assemblea aveva mai autorizzato quest’ultimo a conferire incarico a consulenti esterni per lo svolgimento delle sue mansioni. Per tali ragioni il condominio chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa, a fini di manleva, degli eredi dell’amministratore, nelle more deceduto. 

Il giudice di pace, dopo aver autorizzato la chiamata in giudizio degli eredi e istruito la causa, accoglieva la domanda, condannando il condominio al pagamento della somma richiesta dall’attrice.

Avverso tale pronuncia il condominio proponeva appello davanti al Tribunale di Salerno. L’appellante ribadiva che l’amministratore, sebbene potesse avvalersi dell’aiuto di collaboratori, era l’unico incaricato alla tenuta della contabilità, per la quale percepiva peraltro un compenso aggiuntivo; adduceva anche la mancanza di documentazione atta a dimostrare il credito vantato, ossia le attività di natura fiscale e di consulenza del lavoro concretamente svolte. Denunciava, altresì, la nullità della sentenza per vizio di infrapetizione e, quindi, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice di pace omesso di statuire sulla domanda di manleva proposta nei confronti degli eredi dell’amministratore.

L’appellata chiedeva, in via principale, il rigetto dell’appello, mentre, in via subordinata, la condanna del condominio all’indennizzo da ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., in considerazione del fatto che, sebbene su incarico dell’amministratore, aveva comunque espletato la prestazione professionale nell’interesse del condominio.

Il Tribunale di Salerno, nell’accogliere l’appello, coglie l’occasione per ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza ...

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