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Il rendiconto consuntivo e l’impiego del residuo attivo di gestione

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Condominio

Il rendiconto consuntivo e l’impiego del residuo attivo di gestione

venerdì, 01 novembre 2024

 

Secondo la recente ordinanza del 5 settembre 2024, n. 23893, l’assemblea del condominio può costituire un fondo cassa per le spese ordinarie utilizzando un avanzo di gestione, in quanto tale decisione rientra nel potere discrezionale dell’assemblea che non è sindacabile dal giudice. L’impiego dei residui attivi nell’esercizio di riferimento non viola la necessaria dimensione annuale della gestione condominiale, essendo sufficiente che tali residui siano deducibili, anche per implicito, dal rendiconto, in modo da poter essere rilevati nei conti individuali dei singoli condomini per la conseguente riduzione per compensazione delle quote di anticipazione dovute per l’anno successivo.

Scritto da: Panu Silvia

Il fatto

L’assemblea di un condominio approva il rendiconto annuale presentato dall’amministratore, nonostante quest’ultimo non abbia prodotto i giustificativi delle spese effettuate nell’annualità di riferimento, senza inviare preventivamente il prospetto del bilancio consuntivo ai condomini e senza indicarne tutti gli elementi essenziali. In particolare, l’assemblea impiega il residuo attivo di gestione dell’esercizio precedente per l’istituzione di un fondo cassa da destinare ai lavori di manutenzione ordinaria, il che, secondo alcuni condomini, è illegittimo, poiché non è stata prevista alcuna compensazione delle somme a credito a favore dei condomini né è stata stabilita una modalità di impiego delle somme. A parere dei condomini, dal verbale assembleare emergerebbe che l’assemblea non ha realmente istituito un fondo cassa disponendo del residuo attivo di gestione, ma ha deliberato su un avanzo di cassa oggetto di riporto dei due anni precedenti. Così facendo, l’assemblea avrebbe violato il principio contabile della necessaria dimensione annuale della gestione, poiché l’annata chiusa con il bilancio approvato ricomprende voci relative ai due anni precedenti in violazione dell’art. 1135 c.c., che riconosce all’assemblea il potere di deliberare solo le spese relative all’annualità di riferimento. 

Il Tribunale adito accoglie la domanda di annullamento della delibera, relativamente all’approvazione del bilancio consuntivo, ritenendo che l’assemblea abbia illegittimamente impiegato il residuo attivo di gestione dell’esercizio precedente per istituire il fondo cassa. 

La Corte d’appello riforma la sentenza impugnata, asserendo che l’istituzione di un fondo cassa per le spese ordinarie rientra nel potere discrezionale dell’assemblea di cui all’art. 1135, n. 3 c.c., non sindacabile dal giudice, e la relativa deliberazione non pregiudica l’interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio.

La causa giunge innanzi alla Corte di Cassazione, che rigetta il ricorso precisando che la previsione di un fondo cassa, alimentato ...

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