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Impugnazione ex art. 1137 cod. civ. e limiti alla riedizione del potere assembleare

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Condominio

Impugnazione ex art. 1137 cod. civ. e limiti alla riedizione del potere assembleare

mercoledì, 30 ottobre 2024

Il contributo esamina le condizioni, i limiti e gli effetti della sostituzione da parte dell’assemblea condominiale della delibera oggetto di impugnazione. 

Scritto da: Scarpa Antonio

La assimilabilità dei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari (nella specie, di condominio), secondo autorevole teorica, ai giudizi di impugnazione degli atti amministrativi, sia per l’analogia tra l’interesse legittimo che sorregge questi ultimi e la posizione soggettiva che connota la tutela del partecipante all’assemblea, sia per la identità di struttura del rapporto processuale, si riflette anche sulla configurabilità di un sopravvenuto difetto di interesse dell’impugnante allorché, nel corso del giudizio, venga approvata una delibera nuova e sostitutiva rispetto a quella gravata.

Proprio in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la giurisprudenza è solita affermare che la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, cod. civ. in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. 8 giugno 2020, n. 10847; Cass. 11 agosto 2017, n. 2017).

Allo stesso tempo, le sentenze sostengono che l'assemblea del condominio ha il potere di modificare o revocare una o precedenti delibere, benché non impugnate da alcuno dei partecipanti, stabilendone liberamente gli effetti, sulla base di una rivalutazione dei dati e degli apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell'amministrazione, non producendosi alcun autonomo diritto acquisito in capo ai condomini, ovvero ai terzi, soltanto per effetto ed in sede di esecuzione della precedente delibera (Cass. 4 febbraio 2021, n. 2636).

Ove l'assemblea, nella sua autonomia, revochi una precedente deliberazione, nel frattempo impugnata, e ne adotti una nuova, non coincidente però con la prima, non si pone ...

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