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La soppressione del servizio di portierato

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Condominio

La soppressione del servizio di portierato

lunedì, 28 ottobre 2024

Una recente sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, del 23 aprile 2024, n. 446 consente di approfondire il servizio di portierato in relazione alla relativa istituzione e soppressione nell’ambito condominiale. Il provvedimento giudiziario esamina, altresì, il diritto del lavoratore di contestare la delibera adottata dall’assemblea dei condòmini, interrogandosi sulla possibilità che il portiere condominiale possa assumere le vesti del c.d. “avente diritto” alla luce degli insegnamenti offerti dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 9839/2021.

Il portierato è un servizio condominiale. Esso consta di una prestazione affidata ad un soggetto qualificato, avente ad oggetto la vigilanza e custodia di edifici, con le loro pertinenze ad uso esclusivo. L’erogazione del servizio presuppone l’assunzione di un lavoratore in grado di dispensarlo. Dapprima gli amministratori dei condomini erano obbligati ad assumere i lavoratori tra i portieri iscritti nell’apposito registro di pubblica sicurezza e ad esigere da essi la rinnovazione annuale di tale iscrizione (Cass. pen., sez. I, 7 agosto 1982, c.c. 24 giugno 1982, 1422) Il procedimento previsto è stato poi soppresso ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 3 e dell'allegato B alla l. 24 novembre 2000, n. 340.

La dottrina, con riferimento alla figura professionale del portiere, rammenta che vi possono essere diversi tipi di portiere: come, ad esempio, quello adibito a più stabili, piuttosto che quello adibito ad uno stabile con più ingressi (cfr. Nasini V., Struttura e Gestione dell’Edificio Condominiale, Giuffrè, Milano 2021, p. 421 e ss.; per un generale approfondimento, A. Scarpa, Il rapporto di portierato, in consulenza.it 11 febbraio 2019, https://www.consulenza.it/Contenuti/Articoli/Articolo/6407/il-rapporto-di-portierato?searchId=54c188c2-c2f3-424e-9a9f-4c8dac7584ac).

Il mansionario del portiere

Il portiere viene qualificato come prestatore d’’opera con qualifica di operaio, ossia un soggetto che presta un’attività manuale di lavoro. Il mansionario del portiere, a titolo esemplificativo, è in grado di comprendere i seguenti compiti: custodia e vigilanza dello stabile e delle sue pertinenze; vigilanza sul funzionamento e l’utilizzazione delle parti comuni (si pensi ad esempio all’impianto ascensore); pulizia dello stabile; ricezione e distribuzione della corrispondenza. Le associazioni categorica, con costanza periodica, convengono, rinnovandolo secondo la sopravvenuta contestualizzazione normativa, apposito contatto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati (l’ultimo ha una validità temporale corrente dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2024 -).

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