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Opposizione del condomino al decreto ingiuntivo ottenuto dall’appaltatore

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Condominio

Opposizione del condomino al decreto ingiuntivo ottenuto dall’appaltatore

mercoledì, 23 ottobre 2024

Con una recente sentenza il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione civile, sentenza 3 giugno 2024, n. 2280) ha affermato che in tema di appalto di lavori condominiali, ove le parti abbiano espressamente convenuto la rinuncia dell’appaltatore al vincolo di solidarietà, quest’ultimo potrà agire in via diretta esclusivamente nei confronti del singolo condomino obbligato senza dover coinvolgere il Condominio o gli altri condomini per il pagamento dei corrispettivi contrattuali dovuti; con la stessa sentenza si è altresì stabilito che grava sul creditore che intenda agire direttamente “pro quota” nei confronti del singolo condomino la prova dell’avvenuto riparto della spesa condominiale secondo il criterio concretamente applicabile, restando onere del condomino ingiunto, ove intenda contestare tale riparto, fornire gli elementi dai quali desumerne l’erroneità o l’inapplicabilità.

Scritto da: Marzotti Pietro

Il fatto. 

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere veniva chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un appaltatore nei confronti di una condòmina ed avente ad oggetto il pagamento di somme inerenti a lavori di manutenzione straordinaria. L’opposizione si fondava sulla mancata prova, da parte dell’appaltatore, del collaudo, dell’accettazione e della verificazione delle opere da parte del committente nonché dell’esecuzione a regola d’arte delle stesse; venivano altresì dedotte variazioni non autorizzate dal committente e la inesattezza del credito azionato nel procedimento monitorio, a fronte di un parziale adempimento dell’obbligazione di cui non si era tenuto conto. A sostegno della opposizione l’ingiunta eccepiva, inoltre, l’inadempimento della controparte che non avrebbe consegnato le certificazioni dello sgravio fiscale, pure richieste anche via p.e.c., inadempimento che l’avrebbe indotta a sospendere i pagamenti. 

Con successiva memoria veniva inoltre eccepita carenza di legittimazione passiva, sostenendosi come l’appaltatore avrebbe prima dovuto munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del condominio e che solo dopo averlo ottenuto avrebbe potuto agire nei confronti dei morosi.

Chiedeva così la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la rideterminazione dell’importo dovuto. 

Dal canto suo il creditore replicava che i lavori non erano mai stati in alcun modo censurati dalla opponente, che erano stati eseguiti a regola d’arti e che l’importo ingiunto gli era stato indicato dall’amministrazione condominiale, al fine di consentirgli di intraprendere le azioni monitorie nei confronti dei condòmini morosi; si evidenziava, in merito, che l’attestazione rilasciata dall’amministrazione condominiale è l’unico documento da cui la ditta può evincere l’an e il quantum dovuto dai morosi, in relazione alla sua posizione di terzo rispetto al rapporto tra il Condominio ed il singolo condomino.

Il Tribunale ha parzialmente accolto l’opposizione. 

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