Con la sentenza n. 18686 del 9 luglio 2024, la seconda sezione della Corte di cassazione, dopo aver ribadito che le aree destinate a parcheggio, soggette alla disciplina di cui all'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, per come modificato dall’art. 26, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, sono pertinenze delle unità abitative, le quali, pur potendo circolare ai sensi dell’art. 818 c.c., restano, tuttavia, soggette ad un vincolo di destinazione indisponibile in favore esclusivamente dei soggetti che stabilmente occupano le costruzioni o a esse abitualmente accedono, ha dichiarato la nullità per violazione della predetta norma imperativa (art. 1418, co. 1, c.c.) del contratto con il quale il proprietario dell’area le aveva concesse in locazione a terzi e negato, per tale via, che il conduttore potesse esercitare il diritto di prelazione previsto dall’art. 38 della legge n. 392 del 1978.
Nel caso esaminato dalla Corte, l’ente pubblico proprietario di taluni fabbricati edificati sotto il vigore della legge 765/1967, nell’alienare agli attori le rispettive unità immobiliari si era contestualmente impegnato a trasferire loro anche la proprietà delle aree destinate a parcheggio ubicate al piano interrato del complesso, in ottemperanza, peraltro, all’atto d’obbligo formalizzato nei confronti dell’amministrazione comunale in sede di rilascio del titolo edilizio. Epperò tali aree, ben prima della conclusione delle suddette compravendite, erano state cedute in locazione a un terzo, il quale le aveva stabilmente destinate all’esercizio della propria attività commerciale.
Si determinava, così, un conflitto fra i proprietari delle unità abitative, promissari acquirenti della proprietà delle rispettive aree destinate ex lege a parcheggio delle loro autovetture e l’effettivo utilizzatore, il quale ultimo, conducendole in locazione per uso diverso, risultava titolare del diritto di ...