L’articolo 2-bis del Decreto-legge n. 113/2024 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 143/2024 (c.d. Decreto Omnibus) ha stabilito che sia erogata, una tantum per l’anno 2024, un’indennità di importo pari a 100 euro rapportata al periodo di lavoro, in favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri.
Requisiti per l’ottenimento dell’indennità di 100 euro
L’indennità di cui all’art. 2-bis del Decreto Omnibus, rinominata “bonus Natale”, è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) hanno un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell’anno d’imposta 2024;
b) hanno il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell’art.12, c.2, del TUIR, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale, come individuato dall’art. 12, c.1, lett.c), del TUIR.
c) hanno un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, c.1, del TUIR.
La circolare in esame precisa che è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso del 2024, senza che rilevi la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (ad esempio, a tempo determinato o indeterminato).
Inoltre, sono esclusi dall’ambito applicativo della norma i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente poiché il riferimento espresso è al solo articolo 49 del TUIR che disciplina i redditi di lavoro dipendente.
Ai fini del calcolo del reddito complessivo, occorre considerare l’ammontare del reddito di riferimento, nonché ...