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Attività di intermediazione da parte dell’amministratore di condominio

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Condominio

Attività di intermediazione da parte dell’amministratore di condominio

lunedì, 14 ottobre 2024

Non sussiste un divieto all’espletamento dell’attività di intermediazione immobiliare da parte dell’amministratore condominiale per la vendita di un immobile all’interno del condominio, tra un condomino alienante e un terzo acquirente, trattandosi di un affare che esula dalle attribuzioni di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c., che circoscrivono il potere dell’amministratore di rappresentanza dei singoli condomini e di tutela degli interessi del condominio

(Cass. civ., Sez. II, 18 luglio 2024, n. 19827)

Scritto da: Mascia Alberto

Il fatto

Una società immobiliare conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Livorno, due persone, chiedendo la condanna delle stesse al pagamento della provvigione legata all’attività di mediazione svolta in relazione all’acquisto, da parte delle stesse, di un immobile, come formalizzato mediante atto pubblico.

Le due parti convenute negavano di dover riconoscere una provvigione in favore della suddetta società, avendo le stesse avuto rapporti solo con una loro amica, dipendente di tale società e non iscritta all’albo dei mediatori. Evidenziavano che l’immobile non presentava quei requisiti di tranquillità e isolamento, dalle stesse richieste, in quanto lo stesso era collocato in prossimità di un’attività edificatoria a carattere industriale, circostanza quest’ultima a loro mai comunicata. Di conseguenza, aggiungevano che nell’ipotesi in cui fosse stato accertato il diritto alla provvigione, la società avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile per la violazione dell’obbligo informativo ai sensi dell’art. 1759 c.c. - con conseguente condanna al risarcimento dei danni derivanti a seguito di tale violazione -, aggiungendo che il legale rappresentante della società non possedeva i requisiti di imparzialità propri del mediatore, essendo legato da rapporti di collaborazione e rappresentanza con i venditori. Concludevano per il rigetto della domanda di parte attrice, chiedendo l’autorizzazione a chiamare in causa i due venditori nei cui confronti proporre la domanda di riduzione del prezzo dell’immobile acquistato, in considerazione del diverso valore dello stesso e per le caratteristiche emerse e prima taciute dal mediatore.

Il Tribunale in primo grado condannava le parti convenute al pagamento del prezzo della mediazione, rigettando entrambe le domande dalle stesse proposte. In merito all’attività di mediazione, il giudice accertava che la stessa fosse stata espletata dalla società, ritenendo che il mediatore, pur consapevole dell’interesse degli acquirenti di avere un immobile avente le caratteristiche della tranquillità e immerso nel ...

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