Il caso affrontato da Trib. Brescia, sez. III civ., sent. 10 giugno 2024 n. 2483, dott. Cocchia
La causa verteva sulla delibera condominiale adottata il 24 ottobre 2022, con la quale un condominio in Rodengo Saiano (BS) deliberava a maggioranza la rimozione degli orti e degli arbusti presenti negli spazi comuni del condominio. Gli attori, alcuni condomini, avevano impugnato tale delibera, sostenendo la sua illegittimità per diverse ragioni.
Gli attori contestavano innanzitutto la mancanza di una giustificazione adeguata per la rimozione degli orti e degli arbusti, non essendo stati indicati i benefici per la comunità condominiale ovvero i motivi che rendevano necessaria tale operazione. Inoltre, sostenevano che il condominio non dovesse farsi carico di costi non necessari, poiché la rimozione degli orti comportava un esborso di denaro ingiustificato. In questo contesto, lamentavano la violazione dell'’art. 833 cod. civ., che vieta al proprietario di compiere atti il cui unico scopo sia quello di nuocere o recare molestia ad altri.
Gli attori evidenziavano inoltre che la decisione di rimuovere gli orti fosse una mera ritorsione da parte di un singolo condomino in particolare, in seguito al rigetto di una propria opposizione giudiziaria con sentenza del Tribunale di Brescia nel 2021. Questa accusa rafforzava l’idea che la delibera fosse priva di una reale necessità e motivata esclusivamente da intenti vessatori. Successivamente, il 14 dicembre 2022, il condominio deliberava di sospendere l'efficacia della delibera impugnata e di non partecipare al procedimento di mediazione obbligatoria, optando per rimanere contumace nel processo.
Il Tribunale di Brescia annullava la delibera del 24 ottobre 2022. La motivazione principale della decisione risiedeva nella mancanza di spiegazioni adeguate circa la necessità della rimozione degli orti e degli arbusti, senza che venisse evidenziato alcun vantaggio concreto ...