1. Il fatto
La vicenda in commento origina dalla domanda formulata da un Condominio per la rivendica o restituzione ex art.103 l. fall. di alcuni immobili acquisiti all’attivo di un Fallimento, respinta dal giudice delegato per carenza di legittimazione attiva dell’amministratore di Condominio.
Avverso il provvedimento proponevano opposizione sia il Condominio che alcuni condòmini: tuttavia, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’impugnazione perché, per un verso, i condòmini non erano legittimati a proporre opposizione (in quanto non avevano proposto domanda di ammissione al passivo per la rivendica o restituzione degli immobili e, quindi, non erano parti del processo) e, per altro verso, difettava una valida autorizzazione assembleare che legittimasse l’amministratore ad azionare il rimedio processuale in questione.
Il decreto del Tribunale di Roma veniva impugnato con ricorso per Cassazione, con cui i ricorrenti contestavano la ravvisata natura reale dell’azione, evidenziavano che una valida autorizzazione assembleare vi era stata, lamentavano la mancata concessione di un termine ex art. 182 c.p.c. per sanare il ritenuto difetto di autorizzazione e, infine, sostenevano la legittimazione dei condòmini a intervenire in giudizio e ad impugnare il provvedimento sfavorevole al Condominio.
2. L’azione ex art. 103 l. fall.
La norma in questione (introdotta dal d.lgs. 5/2006 sulla scia di un orientamento giurisprudenziale consolidato), applicabile ratione temporis alla vicenda de qua, prevede che “ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell’articolo 621 del codice di procedura civile”.
Come chiarito da Cass. civ., Sez. 6-1, n. 32565/2022, l’espressione “domande di restituzione o di rivendicazione” non contiene un’endiadi, ma si riferisce a due domande di natura diversa: la rivendicazione, tesa a far valere la proprietà o un ...