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La funzione dell’anagrafe condominiale e l’avviso di convocazione assembleare

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Condominio

La funzione dell’anagrafe condominiale e l’avviso di convocazione assembleare

venerdì, 20 settembre 2024

Con la sentenza del 3 giugno 2024 n. 329, il Tribunale di Rieti ha affermato che “In tema di condominio negli edifici, se l’amministratore ha il dovere di regolare tenuta ed aggiornamento costante del registro di anagrafe condominiale, il condomino ha, a sua volta, l’obbligo di comunicare tempestivamente all’amministratore il proprio eventuale trasferimento in altro e diverso domicilio: in caso contrario, la comunicazione all’indirizzo di residenza risultante dall’anagrafe condominiale, ancorché non più attuale, dovrà ritenersi regolarmente perfezionata e la mancata ricezione dell’atto sarà necessariamente addebitabile al solo condomino negligente, non essendo ragionevolmente esigibile in capo all’amministratore una continua e costante verifica in ordine all’esistenza o meno di trasferimenti di residenza di ciascun singolo condomino, specie alla luce dell’obbligo di cui sopra gravante sui condomini, che fa presumere la piena idoneità dell’indirizzo già comunicato alla ricezione delle comunicazioni, in assenza di successiva comunicazione di variazione del medesimo (Nel caso di specie, il giudice del gravame, rilevato che il condomino appellante non aveva provveduto a comunicare all’amministratore la variazione della propria residenza anagrafica, ha ritenuto che i plichi contenenti la convocazione per l’assemblea e la successiva comunicazione del relativo verbale dell’adunanza fossero stati validamente inoltrati dall’amministratore all’ultimo indirizzo risultante dal registro dell’anagrafe condominiale”.

Scritto da: Cice Giovanna

Il fatto.

Un condòmino impugna una delibera condominiale lamentando che l’avviso di convocazione assembleare risultava spedito al suo vecchio indirizzo di residenza e si duole perciò di non averne potuto avere conoscenza. Il Tribunale in funzione di giudice di appello, confermando il Giudice di Pace, rigetta la domanda attorea, ritenendo la notifica regolare sul presupposto secondo cui il condòmino ha l’obbligo di comunicare all’amministratore di Condominio ogni cambio di residenza ex art. 1130 n. 6) cod. civ., sicché in caso contrario, la comunicazione all’indirizzo di residenza risultante dall’anagrafe condominiale, ancorché non più attuale, deve ritenersi regolarmente perfezionata e la mancata ricezione dell'avviso è addebitabile al solo condòmino negligente, non essendo ragionevolmente esigibile in capo all’amministratore una continua e costante verifica in ordine all’esistenza o meno di trasferimenti di residenza di ciascun singolo condòmino, specie alla luce dell’obbligo di cui sopra gravante sui condòmini, che fa presumere la piena idoneità dell’indirizzo già comunicato alla ricezione delle comunicazioni, in assenza di successiva comunicazione di variazione del medesimo.

L’inquadramento dogmatico del registro dell’anagrafe condominiale

Con la Riforma del Condominio del 2012, il legislatore ha introdotto l’obbligo per l’amministrare di curare la tenuta del registro dell’anagrafe condominiale (cfr. A. Scarpa., La conoscenza dei dati dei condomini: amministratore diligente o eccedente, in Immobili e proprietà, 2015, 10, 563). 

Ai sensi dell’art. 1130, n. 6 cod. civ., il registro deve contenere le generalità non solo dei proprietari ma anche di tutti i titolari dei diritti di godimento (locatore, comodatario, ecc.) e dei titolari dei diritti reali limitati (usufruttuario, habitator, ecc.) sulle unità abitative site nello stabile condominiale. La norma, inoltre, prevede che, ogni variazione dei dati debba essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni e, in caso contrario, stabilisce ...

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