Il fatto.
Un condomino impugna, relativamente a dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati sul fabbricato, la delibera approvata in data 30 maggio 2012 dall’assemblea di condominio dello stabile in cui vive. La citazione viene avviata per la notifica il 29 giugno 2012 e ricevuta dal destinatario il 3 luglio 2012.
La corte distrettuale, a conferma della sentenza di primo grado, esclude che i vizi della delibera denunciati dall’attore consistano in cause di nullità e afferma l’intervenuta decadenza dall’azione di annullamento per decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c..
Il condomino soccombente ricorre per cassazione, lamentando: a) la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2379 c.c., insistendo per la nullità della delibera causata dalla difformità della contabilità dei lavori approvata rispetto al capitolato speciale d’appalto; b) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1137 c.c. in relazione all’art. 2966 c.c., dovendosi ritenere impedita la decadenza dal termine di trenta giorni con la consegna della citazione all’ufficiale giudiziario per la notifica, nella specie avvenuta in data 29 giugno 2012.
Il condominio resiste con controricorso ed eccepisce la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, che, con atto notarile del 9 settembre 2016, ha venduto il proprio appartamento compreso nel condominio, del quale, quindi, non fa più parte.
Il quadro giuridico di riferimento.
A seguito dell’arresto delle Sezioni Unite n. 9839 del 14 aprile 2021, è acquisizione oramai consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 5129/2024) quella secondo cui la legittimazione a domandare l’annullamento di una delibera condominiale - che, ai sensi degli artt. 1137, 1324 e 1441 c.c., spetta unicamente al condomino assente, dissenziente o astenuto, portatore di quella particolare esigenza di funzionalità ...