1. L’accesso al fondo del vicino per eseguire riparazioni al bene proprio o comune
L’art. 843, commi 1-2, c.c. dispone che il proprietario debba permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune, al contempo riconoscendo un’“adeguata indennità” nel (sol) caso in cui l'accesso cagioni danno.
La giurisprudenza qualifica la situazione giuridica che si viene a determinare in termini di obbligazione propter rem (escludendo, quindi, che l’obbligo di consentire l’accesso o il passaggio trovi la propria fonte in un diritto di servitù a favore del fondo finitimo), il cui soggetto passivo è identificato unicamente nel proprietario o nel titolare di altro diritto reale sul bene gravato (Cass. civ., sez. II, 21.6.2019, n. 16776): si è in presenza, dunque, di una limitazione legale del diritto del titolare del fondo per una utilità occasionale e transeunte del vicino e che ha per contenuto la prestazione del consenso all'accesso ed al passaggio, che il soggetto obbligato, nella sussistenza delle inerenti condizioni, è tenuto ad adempiere (Cass. civ., sez. II, 2.3.2018, n. 5012).
Tali condizioni vanno ravvisate, essenzialmente, nella necessità (non già della costruzione o manutenzione, ma) dell'ingresso e del transito, nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non è consentita ove sia comunque possibile eseguire i lavori in questione utilizzando lo stesso fondo di chi intende intraprenderli mediante l’accesso in proprietà aliena, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio (Cass. civ., 30.6.2021, n. 18555; Cass. civ., sez. II, 26.11.2008, n. 28234): occorre procedere, dunque, ad una complessa valutazione della situazione dei luoghi, al fine di accertare se la soluzione prescelta (accesso e passaggio per un ...