 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Manutenzione e ricostruzione dei solai interpiano: osservazioni critiche

Articolo

Condominio

Manutenzione e ricostruzione dei solai interpiano: osservazioni critiche

venerdì, 06 settembre 2024

 

Si ritiene che il solaio divisorio tra due piani sia di proprietà comune (in regime di comunione ordinaria, cioè) ai soli proprietari delle unità immobiliari sovrapposte che, conseguentemente, devono sopportarne i costi di manutenzione o ricostruzione. Se, però, il solaio svolgesse una funzione “portante” per l’edificio, il criterio resterebbe valido? 

Scritto da: Chiesi Gian Andrea

1. La proprietà dei solai interpiano.

L’art. 1125 c.c. è estremamente chiaro nel precisare che le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto (resta evidentemente salva l’ipotesi di manutenzione o ricostruzione resesi necessarie per il comportamento di uno dei due - o di un terzo - nel qual caso le relative spese cedono a carico esclusivamente dell’autore del danno. Cfr. Cass. civ., sez. II, 12.4.1999, n. 3568).

Dal regime delle spese così disciplinato dalla norma in questione la giurisprudenza trae, dunque, la conclusione che il solaio che divide due unità abitative l'una all'altra sovrastante ed appartenenti a diversi proprietari deve ritenersi di proprietà comune (esclusivamente) a costoro, in regime di comunione ordinaria (e non già di condominio parziale, come pure sostenuto da taluno in dottrina. Così A. Marostica, Il regime giuridico del solaio interpiano, in Imm. e prop., 2017, 27 ss.) costituendo l'inscindibile struttura divisoria tra le due strutture immobiliari, pur facendo la giurisprudenza più recente salva la prova contraria (secondo orientamenti più risalenti, infatti, si verserebbe in presenza di una presunzione assoluta. Cass., 14.2.1969, n. 505) e, correlativamente, la possibilità di adozione di un diverso criterio di riparto delle spese, trattandosi di disposizione non dichiarata inderogabile dall’art. 1138, comma 4, c.c. (Cass. civ., sez. II, 12.10.2000, n. 13606) 

La ratio di tale impostazione è, d’altronde, plasticamente illustrata da Cass. civ., sez. VI-3, 4.10.2018, n. 24266, la quale osserva che il solaio intermedio tra due piani, al pari di tutte le strutture di ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati