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L’amministratore di condominio e il versamento delle ritenute previdenziali

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L’amministratore di condominio e il versamento delle ritenute previdenziali

venerdì, 02 agosto 2024

 

Il Tribunale di Torino, con sentenza 5 marzo 2024, n. 573, ha accertato la responsabilità dell’amministratore di condominio nel periodo in carica per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali dovute al custode. Il Tribunale ha confermato che il dovere di versare i contributi previdenziali rientra tra gli obblighi dell’amministratore ex art. 1130 cod. civ., il quale deve garantire l’adempimento di tali obblighi durante il suo mandato.

Scritto da: Maggio Nicola Amedeo

Il caso affrontato da Trib. Torino, sez. lav., 5 marzo 2024, n. 573

Il ricorrente, ex amministratore del condominio di un edificio sito in Cesana Torinese, impugnava l’ordinanza-ingiunzione n. O1-000152578, notificata il 6 luglio 2022, che gli intimava il pagamento di 17.000 euro per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all’annualità 2013. 

Nello specifico, la parte opponente sosteneva che (a) non erano mai stati notificati gli avvisi di accertamento indicati nell’ordinanza-ingiunzione; (b) l’ordinanza-ingiunzione era rivolta a una società inesistente, confondendo il condominio con una società e (c) non aveva amministrato il condominio in questione nel periodo indicato.

Il Tribunale di Torino respingeva l’opposizione del ricorrente, motivando come segue.

Agli atti risultava che l’avviso di accertamento n. .8106.15/06/2017.0069651 era stato notificato correttamente al ricorrente il 15 giugno 2017 e che la notificazione si era perfezionata il 5 luglio 2017 con il ritiro della comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale. Il Tribunale osservava che «costituendosi in giudizio, l’Inps ha prodotto l’avviso di accertamento dell’infrazione del 15.6.2017 prot. n. .8106.15/06/2017.0069651 indirizzata al sig. X e la prova della notificazione perfezionatasi in data 5.7.2017 con il ritiro della comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale».

Il Tribunale accertava altresì che il ricorrente era stato effettivamente l’amministratore del condominio fino al 22 maggio 2013, data in cui l’assemblea condominiale aveva revocato il suo mandato. Veniva inoltre rilevato che l’omissione contributiva riguardava le mensilità di febbraio e marzo 2013, periodo in cui il ricorrente era ancora in carica «La gestione del rapporto di lavoro del custode del condominio rientra certamente tra gli atti di gestione della cosa comune e tenuta della contabilità demandata all’amministratore di condominio proprio dall’art. 1130 c.c. che riserva all’amministratore ...

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