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L’amministratore è responsabile se non stipula la polizza globale fabbricati

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Condominio

L’amministratore è responsabile se non stipula la polizza globale fabbricati

mercoledì, 24 luglio 2024

 

Il Tribunale di Padova, con sentenza del 31 maggio 2024, n. 1040, ha affermato che l’amministratore di condominio, il quale, non ottemperando a quanto espressamente disposto da una delibera assembleare, omette di stipulare la polizza di assicurazione del fabbricato, è responsabile dei danni derivanti dal sinistro verificatosi nello stabile e non coperto dalla garanzia assicurativa. 

Con una recente sentenza (31 maggio 2024, n. 1040) il Tribunale di Padova ha accolto la domanda di risarcimento danni derivanti da un improvviso allagamento del garage di proprietà dei condomini attori e proposta da questi ultimi nei confronti dell’amministratore che, inadempiente all’obbligo di rinnovare la polizza assicurativa nascente da una delibera assembleare, aveva provveduto a stipulare la stessa solo il giorno successivo al verificarsi del sinistro.

I condomini attori convenivano in giudizio anche i proprietari dell’appartamento sovrastante il loro garage chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti, trattandosi di un danno scaturente dalla rottura di una tubazione idrica verificatasi all’interno dell’appartamento di questi ultimi. 

Alla luce della cornice normativa codicistica, può dirsi che la sicurezza costituisce: -un limite assoluto alle competenze deliberative dell’assemblea; -un vincolo alle facoltà di godimento delle proprietà esclusive come delle parti comuni; -un dovere preciso incluso nel programma obbligatorio legislativamente predeterminato del contratto di amministrazione condominiale. 

La sicurezza dell’edificio è un bene al quale sono direttamente interessati tutti i condomini, in quanto concorre a determinare il valore sia della proprietà individuale, sia di quella collettiva delle parti comuni. L’esigenza di tutela della sicurezza, che trova fondamento sia nella comproprietà di talune parti dell’edificio, sia nella proprietà separata di una unità immobiliare, risente danno dall’esecuzione di opere che alterino il margine iniziale di rischio di una rottura strumentale del fabbricato o di alcuno dei suoi componenti (Guida Pratica Condominio, A. Scarpa).

Ed infatti, la stipula di un contratto di assicurazione del fabbricato volto a neutralizzare le ricadute patrimoniali conseguenti alla responsabilità discendente dalla custodia delle parti comuni dell’edificio è consentita all’amministratore solo previa autorizzazione dell’assemblea dei partecipanti alla comunione (Cass 3 aprile 2007 n. 8233; Cass, 13 agosto ...

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