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Abuso della cosa comune e parcheggio all’interno del cortile condominiale

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Condominio

Abuso della cosa comune e parcheggio all’interno del cortile condominiale

lunedì, 22 luglio 2024

Il Tribunale di Pavia, con la sentenza 30 maggio 2024, n. 920, ha esaminato la questione dell’uso del cortile condominiale da parte dei singoli condomini al fine di parcheggiarvi la propria autovettura.

Scritto da: Avallone Giordano

Il Tribunale di Pavia, con la pronuncia in commento, la n. 920/2024, ha affrontato la questione dell’utilizzo del cortile condominiale da parte dei singoli condomini. In particolare, il Tribunale ha confermato che l’utilizzo della cosa comune da parte dei condomini deve avvenire nel rispetto dei diritti degli altri partecipanti al condominio, senza, cioè, che venga alterata la destinazione d’uso del bene comune o che vengano compromessi i diritti dei condomini all’utilizzo dello stesso.

Nello specifico, il Tribunale di Pavia ha affermato che la condotta del condomino che parcheggi la propria autovettura all’interno del cortile condominiale in modo da limitare i diritti degli altri condomini configuri una condotta in contrasto con il dettato di cui all’art. 1102 c.c.

Nella vicenda oggetto della decisione, in particolare, un condomino conveniva in giudizio un altro partecipante al condominio assumendo che quest’ultimo, parcheggiando la propria autovettura anche per lunghi periodi di tempo all’interno del cortile condominiale, gli arrecasse pregiudizio. Egli lamentava, infatti, che l’autovettura del convenuto gli impediva di uscire dal proprio posto auto e che, comunque, gli rendeva difficoltosa sia l’entrata che l’uscita dallo stesso. L’attore chiedeva, oltre all’accertamento della illegittimità della condotta del convenuto, anche la condanna dello stesso a lasciare libero lo spazio comune e il risarcimento del danno.

Il convenuto, pur regolarmente citato in giudizio, non si costituiva e pertanto il Tribunale, assunte le prove articolate da parte attrice, evidenziando che la contumacia del convenuto era liberamente valutabile dal Giudice come indizio di prova, accoglieva le domande, ordinando al convenuto di lasciare libero lo spazio comune e di risarcire il danno subito dall’attore per la condotta posta in essere dal convenuto.

Orbene, la decisione in commento conferma un orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità con riferimento all’utilizzo della cosa comune ...

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