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I pericoli dell’inerzia nella riscossione delle spese condominiali

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I pericoli dell’inerzia nella riscossione delle spese condominiali

lunedì, 15 luglio 2024

Quali sono gli effetti della prolungata inerzia dell’amministratore ad agire per la riscossione delle somme dovute dai condomini? Oltre alla responsabilità dello stesso amministratore ed al verificarsi della prescrizione estintiva, si prospetta anche una ipotesi di abuso del diritto ove il pagamento della morosità sia richiesto quando nel condomino obbligato si sia ormai ingenerato un ragionevole affidamento nella remissione del debito per facta concludentia.

Scritto da: Scarpa Antonio

L’art. 1129, comma 9, cod. civ. obbliga l’amministratore ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale sia compreso il credito esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall’assemblea. 

Questa norma duplica il preesistente art. 1130, n. 3), cod. civ. , secondo il quale l’amministratore deve riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni.

Il termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio di competenza, di cui al citato art. 1129, comma 9, non dà luogo ad una ipotesi di decadenza, sicché il mancato esercizio dell’azione di riscossione nel periodo stabilito non produce la perdita del diritto di credito del condominio verso i morosi. Lo scopo perseguito da detto termine semestrale è, piuttosto, che la sua mancata osservanza può dar luogo a responsabilità dell'amministratore nei confronti del condominio. 

D'altro canto, lo stesso art. 1129, comma 9, cod. civ. ammette che l'amministratore possa essere espressamente dispensato dall'assemblea dall'agire per la riscossione entro il ricordato termine: ciò permette al collegio dei condomini di ratificare il tardivo operato dell'amministratore, anche condividendo le ragioni che lo abbiano indotto a non agire tempestivamente per la condanna dei ritardatari. Così, inoltre, si ribadisce implicitamente pure come non rientri tra le attribuzioni dell'amministratore il potere di concedere dilazioni di pagamento ai singoli condomini, senza apposita autorizzazione dell'assemblea, avendo soltanto questa l'effettiva disponibilità delle vicende obbligatorie che si riflettono sulle sfere giuridico-patrimoniali individuali (Cass. 8 giugno 2020, n. 10846).

Il debito per le spese condominiali è soggetto alle generali regole delle obbligazioni pecuniarie, contenute negli art. 1182, comma 3, e 1277, comma 1, cod. civ., per le quali le obbligazioni aventi per oggetto somme di danaro devono adempiersi ...

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