La misura agevolativa, prevista in via sperimentale per il solo periodo d’imposta 2024, è stata introdotta con l’articolo 4, D.lgs. n. 216/2023 ossia il decreto di attuazione del primo modulo di riforma dell’Irpef e delle altre imposte sui redditi.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (S.G. n. 154/2024) del decreto 25 giugno 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono state dettate le disposizioni attuative della “maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni” previsto dall'articolo 4, comma 6, del D.lgs. n. 216/2023.
Maxi deduzione del costo del personale
L’agevolazione in commento, introdotta con l’art. 4 della riforma fiscale, prevede la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da portare in deduzione del reddito nonché un’ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato tra i soggetti rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.
Nello specifico, ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni viene riconosciuta:
- una maggiorazione pari al 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- una ulteriore deduzione pari al 10% (ottenendo una deduzione complessiva del 30%) in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela tra cui persone con disabilità, mamme con almeno due figli, ex percettori di reddito di cittadinanza, donne vittime di violenza e giovani under 30 ammessi agli incentivi all’occupazione di cui all’allegato 1, D.lgs. n. 216/2023.
Ai fini della determinazione della maggiorazione, il costo da assumere è pari al minor importo tra:
- il costo effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425, c.1, lett. B), n. 9, del Codice civile e
- l’incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, rispetto a quello relativo all'esercizio 2023.
Il costo del personale comprende:
- salari e stipendi, oneri sociali a carico del dipendente è indennità;
- oneri sociali a carico della società da corrispondere ai vari enti previdenziali e assicurativi;
- accantonamenti a eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal TFR.
Restano esclusi invece gli oneri rilevati in altre voci del C.E. tra cui:
- buoni pasto;
- spese per l’aggiornamento professionale dei dipendenti;
- costi di trasferta dipendenti (vitto e alloggio);
- costi relativi ad auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
Requisiti per l’applicazione della maggiorazione. Incremento occupazionale
La maxi-deduzione spetta solo nei casi in cui si verifica l’incremento occupazionale rispetto al precedente periodo d’imposta ai sensi dell’art. 4 del decreto MEF.
Per rispettare il requisito dell’aumento occupazionale il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta 2024 dovrà essere superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente (ossia nel 2023).
Se alla fine del periodo d'imposta 2024 il numero dei lavoratori dipendenti - inclusi
quelli a tempo determinato - è inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 non si verifica l’incremento occupazionale e per tanto non è ammessa alcuna maggior deduzione del costo del lavoro.
Ciò significa che il beneficio spetta solo se - al termine del periodo d’imposta agevolato - l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti. In caso contrario il solo incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato non determina la possibilità di applicare la maggiorazione.
Soggetti per cui si applica la maxi-deduzione
L’art. 3 del decreto MEF definisce l'ambito soggettivo della maggiorazione del costo del lavoro.
Tra i soggetti possibili beneficiari dell’agevolazione sono ammessi i soggetti elencati nell'art. 73, c. 1, lettere a), b) e c) del TUIR, le loro stabili organizzazioni in Italia, le imprese individuali, le società di persone nonché agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che determinano il reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 del TUIR.
Sono escluse dall’agevolazione:
- le imprese in liquidazione ordinaria
- le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori.
Per gli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, la maggiorazione è applicabile in via esclusiva per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'attività commerciale, a condizione di separata evidenza contabile.