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Riqualificazione energetica di edifici esistenti e titolari di reddito d'impresa

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Riqualificazione energetica di edifici esistenti e titolari di reddito d'impresa

venerdì, 12 luglio 2024

 

Con l’ordinanza 11 giugno 2024, n. 16259, la Sezione Tributaria della Corte di cassazione afferma  che il beneficio fiscale, di cui all’art. 1, commi 344 e ss., della legge n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società immobiliari), i quali abbiano sostenuto spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici ceduti a terzi, trattandosi di un’agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d’imposta.

Dati del processo  

Nella vicenda oggetto dell’ordinanza n. 16259 del 2024, della Cassazione, un contribuente, indicava in dichiarazione per il periodo d'imposta 2008, ai sensi dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, eseguiti dalla società da cui aveva acquistato tale immobile.

L’Ufficio emetteva cartella ex art. 36-ter D.P.R. 29 settmbre 1973, n. 600, con cui recuperava a tassazione la somma portata in detrazione, sull’assunto che non sussistesse, ai fini dell’agevolazione, la necessaria natura strumentale dell’immobile all’attività di impresa, trattandosi di bene merce. 

La Commissione tributaria provinciale adita accoglieva il ricorso dal contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale valorizzava l’appello dell’ufficio, evidenziando che una interpretazione sistematica della norma agevolatrice induceva a ritenere che essa non fosse applicabile agli immobili oggetto dell’attività esercitata e quindi alle società immobiliari che avevano realizzato interventi sugli immobili merce.

Nel consegudente ricorso per Cassazione il contribuente deduce violazione dell’art. 1, comma 344 e ss. della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007, deducendo che il giudice dell’appello abbia errato nel ritenere non applicabile il beneficio della detrazioni per riqualificazione energetica dell’edificio in capo alla società immobiliare, escludendolo per i c.d. beni merce. 

Esito del giudizio

Nell’accoglieme il motivo di ricorso del contribuente, la Sezione tributaria alogo riconferma il principio secondo cui “Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all'artt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le ...

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