Dati del processo
Nella vicenda oggetto dell’ordinanza n. 16259 del 2024, della Cassazione, un contribuente, indicava in dichiarazione per il periodo d'imposta 2008, ai sensi dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, eseguiti dalla società da cui aveva acquistato tale immobile.
L’Ufficio emetteva cartella ex art. 36-ter D.P.R. 29 settmbre 1973, n. 600, con cui recuperava a tassazione la somma portata in detrazione, sull’assunto che non sussistesse, ai fini dell’agevolazione, la necessaria natura strumentale dell’immobile all’attività di impresa, trattandosi di bene merce.
La Commissione tributaria provinciale adita accoglieva il ricorso dal contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale valorizzava l’appello dell’ufficio, evidenziando che una interpretazione sistematica della norma agevolatrice induceva a ritenere che essa non fosse applicabile agli immobili oggetto dell’attività esercitata e quindi alle società immobiliari che avevano realizzato interventi sugli immobili merce.
Nel consegudente ricorso per Cassazione il contribuente deduce violazione dell’art. 1, comma 344 e ss. della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007, deducendo che il giudice dell’appello abbia errato nel ritenere non applicabile il beneficio della detrazioni per riqualificazione energetica dell’edificio in capo alla società immobiliare, escludendolo per i c.d. beni merce.
Esito del giudizio
Nell’accoglieme il motivo di ricorso del contribuente, la Sezione tributaria alogo riconferma il principio secondo cui “Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all'artt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le ...