La Corte di cassazione con ordinanza n. 10925 del 23 aprile 2024, in tema di impianto di videosorveglianza privata, ha avuto cura di richiamare un vecchio assunto del Garante della privacy, secondo cui …il singolo condomino: non sarà obbligato a segnalare la presenza del sistema di videosorveglianza con apposito cartello, ma sarà tenuto a installare le telecamere in modo tale da riprendere esclusivamente il proprio spazio privato: l’angolo di ripresa dovrà, quindi, essere limitato alla porta di casa e non a tutto il pianerottolo o alla strada, oppure al proprio posto auto e non a tutto il garage, ecc. Alle medesime disposizioni vigenti per i sistemi di videosorveglianza, soggiacciono i videocitofoni e qualsiasi altra apparecchiatura che rilevi immagini o suoni, anche tramite registrazione. Nel caso di mancato rispetto di queste prescrizioni, in aperta violazione del Codice della Privacy, sia il singolo che il condominio nel suo complesso potranno incorrere nell’applicazione delle sanzioni sia civili che penali collegate alla lesione della sfera privata degli interessati (art. 161 e ss. Codice Privacy), oltre ovviamente all’eventuale risarcimento danni ai singoli soggetti danneggiati.
La videosorveglianza privata deve avvenire nel rispetto sia della disciplina in materia di protezione dei dati sia nella osservanza di altre disposizioni di legge; anzi, a seguito dell'entrata in vigore delle Linee Guida 3/2019 pubblicate il 20/1/2020, deve necessariamente commisurarsi con l’attività di accountability e di analisi dei rischi che dovrà effettuare lo studio di amministrazione tenendo conto dei princìpi espressi dal GDPR.
A tal riguardo, vanno richiamate le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell’immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.
In ambito condominiale viene anche in rilievo l’articolo 1122 ter ...